La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2854 depositata il 6 febbraio 2020 intervenendo in tema di contributi INPS, dovuti a seguito di accertamento ispettivo che ha riteneva, per mancanza di progetto specifico, i contratti a progetto non legittimi con conseguente conversione in contratti di lavoro subordinato e relativo versamento dei contributi, ha riaffermato che “In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (si ricorda che a seguito delle modifiche normative tali contratti non sono più ammessi)
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa dall’Inps, a seguito di accertamento ispettivo, con cui si chiedeva il pagamento di contributi relativi alla posizione di 111 lavoratori, con i quali erano stati stipulati contratti di lavoro a progetto nell’ambito di una attività aziendale di cali center e ritenuti dall’Istituto lavoratori dipendenti per mancanza di di un progetto, di un programma o di una fase dello stesso sufficientemente specifico. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso al Tribunale. I giudici di prime cure rigettano le doglianze del ricorrente. La decisione del Tribunale veniva impugnata inanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello riformavano parzialmente la sentenza impugnata.
La società impugnava la sentenza della Corte di Appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso ribadiscono che “la conversione del contratto di lavoro autonomo continuativo, instaurato senza progetto, in rapporto di lavoro subordinato è la conseguenza della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, attraverso la previsione dell’art. 69, comma 1°, d.lgs. n. 276/2003”
Per cui al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7716), l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un’attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.
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