CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25316 – Il privilegio va concesso, nel caso in cui la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito con la collocazione ipotecaria possa chiaramente desumersi, sebbene manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, anche perché la manifestazione di tale volontà non è richiesto l’uso di formule sacramentali