CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13651
Rapporto di lavoro – Corresponsione di retribuzione inferiore a quella contrattuale – Verbale di accertamento – Dichiarazioni dei lavoratori
Rilevato che
1. con sentenza in data 14 gennaio 2013, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di accertamento ed escluso il diritto dell’attuale parte ricorrente alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in considerazione dell’avvenuta corresponsione di retribuzione inferiore a quella contrattuale, con condanna al pagamento della somma di euro 353.473,00 indebitamente conguagliata derogando ai minimali contributivi;
2. a tanto la Corte di merito perveniva, così integrando la motivazione del primo giudice, valorizzando e attribuendo preminente rilievo alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori verbalizzanti e rese nell’immediatezza dell’accertamento ispettivo, alla convergenza delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici rivenute in azienda dai medesimi ispettori con le dichiarazioni rese dal socio accomandatario, che aveva ammesso l’erogazione della retribuzione in un importo ampiamente inferiore a quello contrattualmente stabilito;
3. avverso tale sentenza la s.a.s. L.N. di L. A. & C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;
Considerato che
4. deducendo violazione dell’art. 6, d.l. n. 338 del 1989 conv.in legge n. 389 del 1989, dell’art. 2697 cod.civ., dell’art. 2700 cod.civ., dell’art. 115 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di merito verificato le buste paga prodotte in atti, esaminato integralmente le dichiarazioni rese dai dipendenti, dalle quali sarebbe emersa la corrispondenza tra la retribuzione erogata ai lavoratori e quella risultante dalle buste paga prodotte; si duole, inoltre, dell’apprezzamento delle risultanze documentali, carente e mancante dell’indicazione della retribuzione effettivamente erogata e della comparazione con quella dovuta e da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, in violazione dell’onere di indicazione e produzione della contrattazione collettiva applicabile, gravante sull’INPS;
5. il ricorso è da rigettare;
6. secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori;
7. quanto, in particolare, al rilievo attribuito dai giudici del gravame alle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, dai lavoratori, convergenti con quanto ai medesimi ispettori dichiarato dal legale rappresentante della società in ordine all’erogazione di retribuzioni non corrispondenti al minimale contributivo, va rilevato che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto, a base della decisione, prove non dedotte dalle parti ovvero disposte, d’ufficio, al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; infine perché abbia invertito gli oneri probatori;
8. la Corte di merito si è dunque uniformata alla richiamata giurisprudenza di legittimità sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi e, in particolare ai verbali ispettivi dell’INPS, la cui attendibilità può essere infirmata solo da una prova contraria (v., anche Cass. 5 settembre 2017, n. 20768 e i precedenti ivi richiamati);
9. inoltre, le censure che insistono nell’inadeguata valutazione delle buste paga investono l’esame del merito, compiuto dalla Corte di merito, e sollecitano, inammissibilmente, un riesame in sede d legittimità;
10. la sentenza impugnata risulta, inoltre, conforme alla giurisprudenza di legittimità in ordine all’onere, del datore di lavoro, di provare le circostanze eccettuative dell’obbligazione contributiva e, fra queste, i presupposti per la riduzione dei contributi a seguito di fiscalizzazione degli oneri sociali (Cass. n. 2387 del 2004), il diritto a fruire degli sgravi (Cass. n. 29324 del 2008; Cass. n. 21898 del 2010; Cass., Sez.U., n. 6489 del 2012; Cass. n. 6671 del 2012), l’esistenza di rapporti di lavoro diversi da quello ordinario, ricollegabile alla presunzione di una prestazione resa a tempo pieno per fare valere una riduzione contributiva (Cass. n. 10448 del 2016);
11. conformemente a tali principi la Corte, accertata l’erogazione di retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e, dunque, il mancato rispetto del minimale contributivo previsto dall’art. 1 legge n. 389 del 1989, ha ritenuto indebito il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;
12. le spese vengono regolate come da dispositivo;
13. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis.
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