CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15608 – Qualora venga dedotta nel giudizio di legittimità la violazione di norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore privato, il contratto si ritiene conoscibile solo con la collaborazione delle parti, le quali sono tenute ad adempiere all’onere di allegazione e produzione, in base alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, le quali non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, cod. proc. civ.