CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30263
Norme di contrattazione collettiva – Sovrapposizione di giorni di ferie con giornate festive e riposi settimanali – Riposo e festività cadenti in un periodo di assenza per ferie non sono assorbiti da queste ultime – Giornata di ferie pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio e decorrente dal termine del riposo
Rilevato che
la Corte di Appello di Firenze, con sentenza nr. 145 del 2014, respingeva il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Firenze (nr. 253 del 2012) che, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni controricorrenti, macchinisti dipendenti di T. S.p.A. (di seguito, per brevità, T.), condannava quest’ultima a riconoscere una giornata di ferie ciascuno o a pagarne l’equivalente;
per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello, richiamata per relationem la normativa contrattuale e due circolari (del maggio e del giugno 1985), in adesione al ragionamento del Tribunale, osservava che, in caso di sovrapposizione di giorni di congedo per ferie con giornate festive e riposi settimanali, allo scopo di individuare il numero di giorni da imputare a ferie, occorreva procedere al calcolo in ore dell’intero periodo (dalla fine del riposo giornaliero) e detrarre, sempre in ore, tanto il riposo settimanale (48 h) quanto le festività (in misura di 24 h per ciascuna giornata) e dividere la differenza per 24 ore;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso T., affidato a tre motivi: con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2003 e delle circolari aziendali 25.1.1981, 4 giugno 1985, 13 luglio 1995, in riferimento agli artt. 1362, 1363 cod.civ.;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – deduce omessa valutazione di un punto oggetto d’esame in riferimento alla giornata di riposo;
con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – deduce nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
ha resistito, con controricorso, G.C.;
T. S.p.A. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 381 bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato che
i primi due motivi di ricorso, per profili di stretta connessione, possono esaminarsi congiuntamente, in quanto relativi entrambi alla interpretazione di norme collettive e regolamentari in punto di computo dei giorni di ferie necessari a coprire un periodo di assenza dal lavoro allorquando in detto periodo cadano anche il riposo settimanale e giorni festivi;
la fattispecie riguarda due macchinisti (lavoratori in turni non cadenzati nelle 24 ore) che avevano chiesto di fruire di un periodo di ferie a cavallo delle festività natalizie; nel periodo di congedo cadevano – pacificamente – due giorni di festività (25 e 26 dicembre) ed il riposo settimanale;
le parti convengono nel ritenere, in generale, che la festività che cada durante le ferie non sia assorbita da queste; il punto controverso riguarda, piuttosto, la coincidenza, durante il periodo di assenza per ferie, della festività con il riposo settimanale ed, in particolare, con il giorno che T. definisce «di intervallo» ovvero quello necessario a completare il riposo settimanale; secondo la parte datoriale, in tal caso, vi sarebbe assorbenza in quanto il festivo degraderebbe a feriale;
a tale riguardo, occorre muovere dalla disciplina di riferimento: per il personale di macchina, l’art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2003 (Orario di lavoro) al punto 2.9.1. stabilisce: «Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 ( Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare ed il riposo giornaliero»;
il successivo punto 2.9.2. chiarisce, inoltre, che «il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno […]»;
il riposo giornaliero è definito, ai punti 2.7 e 2.8 del medesimo art. 22, in termini di ore che devono decorrere tra il momento finale di una prestazione di lavoro e quello iniziale della successiva; la variabilità, pure prevista ( della durata del riposo), dipende dalle modalità della prestazione concreta (fuori dalla residenza di lavoro o nella residenza e in ragione della fascia oraria in cui ha termine il servizio);
il punto 1.1. dell’art. 24 stabilisce che: «Agli effetti del presente contratto si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana»;
ai sensi del punto 3 dell’art. 24 si ha che: «Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi) e 37 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenza stesse».
inoltre, l’art. 25 (Ferie) al punto 9 prevede: « Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (…) [ id est personale di macchina e di bordo], la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai punti 2.7 e 2.9 dell’art. 22 sopracitato»;
dunque, dalla normativa contrattuale si ricava che:
– il riposo settimanale non può essere inferiore a 48 ore consecutive;
– per il personale turnista, il riposo non necessariamente deve coincidere con la domenica;
– il riposo e le festività cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti sono assorbiti dall’assenza (id est, a contrariis, il riposo settimanale e le festività cadenti in un periodo di assenza per ferie non sono assorbiti da queste ultime);
– la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio e decorre dal termine del riposo ( giornaliero e/o settimanale);
infine, secondo la sentenza impugnata e, pacificamente, per le parti, ancora all’attualità, rileverebbe, ai fini interpretativi, il contenuto di due circolari, in base al quale, ai fini della contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale, deve «essere calcolato in ore il tempo intercorrente tra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l’ultima prestazione lavorativa e l’inizio del servizio secondo il turno» quindi « dal totale delle ore […] ( devono essere) detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di libertà concesso al dipendente ( e) la differenza […] divisa per 24: il quoto indica il numero dei giorni di congedo fruito […]» (circolare 24.5.1985 ); con riferimento alle festività abbinate al congedo, «[…] dal totale delle ore intercorrenti tra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l’ultima prestazione lavorativa svolta e l’inizio del servizio secondo il turno (devono) essere de(tratti) anche tanti periodi di 24 ore per quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo sopra richiamato. In altri termini ognuna di tali “festività” farà ridurre di una unità i giorni di congedo da far richiedere al personale interessato [l» (circolare 4.6.1985);
alla stregua di quanto precede, la tesi di T. – che, nella sostanza, sacrifica un giorno festivo – non trova alcun riscontro nelle fonti esaminate anzi collide con le stesse; è, invece, corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui per il personale di macchina, quando durante le ferie cadono festività e/o riposi settimanali, questi (festività e riposi settimanali) non vanno mai assorbiti e le ferie si calcolano detraendo dalle stesse (tradotte in ore) 48 ore per ogni riposo settimanale e 24 ore per ogni giorno festivo;
è, peraltro, da escludere una diversità di trattamento rispetto ai lavoratori che svolgono l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, in ragione della diversità di situazioni ed a fronte di una disciplina dell’orario di lavoro definita «speciale» (cfr. art. 22 punto 2 CCNL) per il personale di macchina e di bordo;
i motivi primo e secondo vanno, pertanto, rigettati; il terzo motivo si arresta ad una valutazione di inammissibilità: affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ. (nella specie, per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) è necessario riportare nel ricorso per cassazione la domanda introduttiva del giudizio di primo grado nei suoi esatti termini -e non genericamente come nella specie-, onde consentire al giudice di verificare la ritualità e decisività della questione prospettata; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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