CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2018, n. 9962
Decreto ingiuntivo – Accantonamenti Cassa edile – Corresponsione diretta dal datore di lavoro ai lavoratori – Revoca della delega inizialmente rilasciata alla Cassa Edile – Sussiste – Obbligo non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti – Natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare
Rilevato
che con sentenza n. 962 del 2012, la Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado ed accolto, revocando il, l’opposizione proposta dalla ditta S.L. avverso il medesimo decreto, emesso su richiesta della Cassa Edile Cosentina, con il quale si ingiungeva il pagamento di € 12.890,00 a titolo di accantonamenti per alcuni lavoratori per il periodo compreso tra il dicembre 2004 e l’ottobre 2007;
che la Corte territoriale, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 5741 del 2001, Cass. 13300 del 2005 e n. 7550 del 2011, ha ritenuto fondata l’impugnazione giacché non era stato contestato il fatto che gli importi richiesti dalla Cassa corrispondevano a quelli, relativi alle voci retributive dovute ai lavoratori P.S. e M.M., che tali voci erano state corrisposte direttamente dal datore di lavoro ai detti lavoratori e che, dunque, doveva ritenersi revocata la delega inizialmente rilasciata alla Cassa Edile Cosentina ai sensi degli artt. 1269 e 1271, comma terzo, cod.civ.;
che avverso tale sentenza la Cassa Edile Cosentina ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrati da memoria, relativi: a) alla violazione e o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 20, 21 e 43 del c.c.n.l. Imprese artigiane e degli artt. 1269 e 1271 cod.civ. laddove il contratto collettivo imponeva alla ditta il pagamento alla Cassa edile di tutti gli importi ivi previsti non essendo possibile liberarsi da tale obbligo attraverso il pagamento diretto ai lavoratori attesa la natura previdenziale dell’obbligo intercorrente tra datore di lavoro e Cassa Edile; b) all’omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia che viene indicato nella affermazione della sentenza impugnata secondo cui con il pagamento dei soli «accantonamenti » il datore di lavoro sarebbe liberato da ogni obbligo nei confronti della Cassa Edile, laddove l’obbligazione dell’impresa comprenderebbe anche altre voci contributive diverse dagli accantonamenti e non disponibili dai privati;
che il P.G. non ha formulato conclusioni;
Considerato
Che, ritiene il Collegio, si debba rigettare il ricorso;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati in ragione del fatto che : a) i motivi di ricorso non incrinano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha accertato che la ditta S.L. ha in effetti corrisposto le voci retributive oggetto degli accantonamenti rivendicati dalla Cassa con la procedura monitoria per cui è causa, né che oggetto della medesima procedura siano solo tali accantonamenti, per cui tali punti sono ormai incontrovertibili;
che questa Corte (vd. da ultimo Cass. n. 10140 del 2014) ha avuto modo di affermare che:
– l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi;
– ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) ed a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione;
che Cass. n. 10140 del 2014 ha pure osservato che « L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi»;
che tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori) e discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
che poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006);
che, dunque, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto – come avvenuto nel caso di specie- all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018);
che, dunque, il ricorso va rigettato;
che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie d legge.
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