CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12485 – Ai sensi dell’articolo 2103 c..c. il dipendente ha il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione ed ha il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa, e che la violazione di tale diritto all’esecuzione della prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro