CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23205 depositata il 31 luglio 2023 – Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall’art. 2103 c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell’art. 36 Cost. La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c