CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19613
Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico – Indici presuntivi di maggiore capacità contributiva – Esborsi per finanziamenti in favore della società
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 259/01/2007 della Commissione tributaria provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da A.P. avverso avvisi accertamento IRPEF annualità 2001-2002-2003-2004 sulla base di incrementi patrimoniali desunti da finanziamenti nei confronti della S.P. di P.A. & C. s.n.c. e da acquisti immobiliari;
l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., <<violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, dpr 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.>> per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento dell’Ufficio sul presupposto che il metodo sintetico sia applicabile solo nel caso di spese per incrementi patrimoniali e non anche nel presente caso, in cui si discute di <<ingente finanziamento>>;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., <<violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, dpr 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova>> per non avere la CTR tenuto conto che l’accertamento degli indici di capacità contributiva alla base della rideterminazione sintetica del reddito determinavano l’onere della prova a carico del contribuente circa la fonte del reddito medesimo;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., <<insufficienza della motivazione per totale travisamento del fatto>>, lamentando che essendo stato effettuato l’accertamento nei confronti del socio e non della società, assumeva rilievo solo la verifica degli elementi indici di capacità contributiva quali l’avvenuto finanziamento alla società, essendo perciò del tutto indifferente quale collocazione in bilancio lo stesso avesse avuto, nonché che la società lo dovesse restituire al socio;
con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., <<difetto di motivazione in ordine all’esistenza degli indici di capacità contributiva>> lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermare in modo apodittico e del tutto generico che i finanziamenti non costituiscono incrementi patrimoniali, pur avendo l’Agenzia ribadito che il fondamento dell’avviso di accertamento a carico dell’attuale resistente consisteva nella rilevata capacità contributiva manifestata con il finanziamento alla società di cui era co-amministratore e socio;
la contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale
Considerato che
1.1. è fondata la prima censura proposta dall’Ufficio ricorrente, illustrata con idonea esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione e critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al Giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata in merito dalla controricorrente);
1.2. l’accertamento sintetico sul reddito, previsto dall’art. 38, commi 4 e 5, d.p.r. 600/1973 si basa, invero, sul concetto di esborso effettuato; degli incrementi patrimoniali fanno parte dunque anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica;
1.3. i versamenti della contribuente in favore della Società S.P. di P.A. & C. s.n.c. furono quindi legittimamente valorizzati dall’Ufficio quali indici presuntivi di maggiore capacità contributiva ai sensi dell’art. 38, comma 4, cit.;
1.4. risultano pertanto erronee in diritto le diverse affermazioni della CTR, secondo cui i finanziamenti soci non possono considerarsi incrementi patrimoniali in quanto <<crediti nei confronti della società partecipata …(ndr. ovvero)… somme date a mutuo dai soci alla società e quest’ultima ha l’obbligo di restituire tali somme con i tempi e le modalità previste dall’accordo di mutuo o finanziamento intercorso tra le parti>>, non determinando inoltre alcun incremento di valore della quota societaria posseduta dal socio poiché <<le operazioni di finanziamento effettuate dai soci per abbattere il forte indebitamento hanno la funzione di preservare la società da eventuali procedure concorsuali per effetto della mancanza di liquidità per far fronte alle obbligazioni assunte>>;
2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei rimanenti motivi, relativi alla violazione dell’onere della prova a carico del contribuente e a vizi motivazionali;
3. la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che nel decidere, anche ai fini delle spese del presente giudizio, si atterrà al seguente principio di diritto:<<A norma dell’art. 38, commi 4 e 5, d.p.r. 600/1973, si intende per “spesa per incrementi patrimoniali” ogni esborso effettuato a tale scopo, sicché degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia stata effettiva uscita finanziaria da parte del contribuente>>
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
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