CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17652
Avviso di addebito – Contribuzione Inps commercianti – Atto di accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate – Domanda di definizione agevolata – Cessata la materia del contendere relativa all’avviso di accertamento impugnato – Definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento – Efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata
Rilevato che
la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da P. P. e confermato la sentenza che aveva dichiarato infondata l’opposizione promossa avverso un avviso di addebito per il pagamento all’INPS della contribuzione commercianti cosiddetta a percentuale, desunta sulla base di un atto di accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2005. Osservava la Corte che davanti la Commissione tributaria di Firenze fosse cessata la materia del contendere relativa all’avviso di accertamento ivi impugnato, e dal quale derivava il credito contributivo, ma ciò era accaduto a seguito della domanda di definizione agevolata ex articolo 39, comma 12 decreto-legge n. 98/2011; riteneva perciò la Corte d’appello che la definizione della lite fiscale mediante l’utilizzo dello strumento deflattivo in questione comportasse la definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi. Affermava inoltre che il credito non fosse prescritto.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. P. con un motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
1.- con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 , comma 12 d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c. in ordine alla valutazione giuridica operata dalla Corte d’appello circa gli effetti dell’avvenuta definizione della lite fiscale pendente; laddove invece a seguito del condono ex art. 39 comma 12 dl. 98/2011 conv. in L. 111/2011, sarebbe spettato all’INPS provare la fondatezza della propria pretesa creditoria senza potersi affermare, come aveva invece fatto la Corte, la defìnitività dell’accertamento tributario in tema di importi contributivi.
2.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Ed invero la tesi secondo cui la chiusura della lite fiscale mediante condono non determini il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile, già affermata in passato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione nn. 8376/13; Cassazione 4307/05), è stata di recente chiaramente ribadita da questa Corte (Cass. nn. 21541/2019, 24774/2019) proprio con riferimento al condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in 1. n. 111 del 2011.
3.- Si è infatti affermato in premessa (Cass. n. 21541/2019 ) che il condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e che nel testo dell’art. 39 cit. non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che “la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale de/presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extraliscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dall’art. 17-bis d.lgs. n. 346 del 1992, aggiunto dall’articolo 39, comma 9, di n. 98 del 2011, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 611, lettera a), 1.n. 147 del 2013 (da ultimo sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 136 del 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2016) o l’accertamento definito con adesione (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997).
Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l’unico effetto della definzione agevolata ex art. 39, comma 12, d.I. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione. la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata“.
4.- Pertanto – fatto salvo ogni diverso giudizio nel merito della pretesa contributiva derivante dal maggiore reddito, che dovrà essere effettuato dal giudice nel rispetto degli oneri della prova incombenti sulle parti – la tesi della definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale, per come affermata dalla Corte fiorentina, si rivela in ogni caso non conforme ai principi su enunciati e non può che essere caducata.
5.- Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui sopra. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra richiamati.
6.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui all’ari 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
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