CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16638
Tributi – Redditometro – Scostamento dai parametri – Presunzione legale di redditi non dichiarati – Prova contraria – Redditi esenti – Capitali depositati all’estero oggetto di scudo fiscale – Percezione interessi – Documentazione di prova – Necessità
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 7090/15/16 dep. 19.12.2016, che in controversia su impugnazione da parte di G.L.M. di avviso di accertamento sintetico del reddito, ex art. 38 d.p.r. 600/73 (cd. Redditometro), per gli anni 2007 e 2008 ai fini Irpef, ha accolto l’appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. In particolare la CTR ha ritenuto, in relazione a capitali depositati all’estero e rimpatriati nel 2009, che “le somme scudate costituiscono investimento che produce reddito esente” idoneo a giustificare le spese sostenute, ritenute incompatibili col reddito dichiarato.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 38 d.p.r. 600/73 e 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., costituendo il cd. redditometro presunzione legale, per cui è sufficiente lo scostamento dai parametri ivi previsti per giustificare l’accertamento, spettando al contribuente la prova contraria, consistente nella dimostrazione del possesso di altre disponibilità impiegate per giustificare la capacità di spesa accertata e per comprovare che proprio con quei redditi sono state effettuate le spese.
2. Il motivo è fondato. Le somme scudate solo teoricamente sono state ritenute produttive di interessi che avrebbero potuto consentire un tenore di vita più elevato rispetto al reddito dichiarato.
Nulla sul punto il contribuente ha dimostrato neanche in relazione alla percezione di interessi. Le somme scudate sono rientrate nel 2009, anno successivo agli anni oggetto di accertamento per cui non potevano esse utilizzate prima.
Va pertanto ribadito il principio secondo cui in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (Cass. n. 7389 del 23/03/2018; n. 1510/2017).
La sentenza è pertanto censurabile, e va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, nella parte in cui ha disatteso tali principi nel considerare somme pervenute nel patrimonio del contribuente in periodi successivi a quelli oggetto di accertamento.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
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