CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2021, n. 10986
Società – Società di persone – Delibera di assemblea di esclusione del socio – Sospensione cautelare – Natura conservativa
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza cautelare del 16 luglio 2009, sospese l’efficacia della delibera assembleare adottata dalla S.O. s.n.c. di P.L. & C. (poi divenuta S.O. s.r.I.), che aveva escluso il socio S.M. dalla compagine sociale.
1.1. Con successiva ordinanza del 10 febbraio 2010, resa ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, il presidente di quello stesso tribunale, ritenuta tardiva l’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, dichiarò l’estinzione del giudizio di merito e la corrispondente statuizione divenne definitiva perché non reclamata.
1.2. Con sentenza del 30 dicembre 2010, n. 2759, il medesimo tribunale disattese l’istanza ex art. 669-novies cod. proc. civ., proposta dalla S.O. s.n.c. e dai suoi soci L.M. e L.P. confermando la perdurante efficacia della suddetta misura cautelare.
2. Il gravame della suddetta società e dei suoi soci contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 marzo 2017, n. 618, la quale, per quanto qui ancora di interesse, ha opinato che la pronunciata sospensione dell’efficacia della menzionata delibera assembleare sopravviveva all’estinzione del giudizio di merito nell’ambito del quale era stata emessa, in quanto avente contenuto anticipatorio degli effetti della sentenza che definisce il giudizio, avendo pure disposto, «per intanto», la reintegra di S. M. «in qualità di socio, nella compagine sociale, con facoltà di partecipare attivamente alla vita sociale, ed in particolare, consentendogli la partecipazione con pieni diritti alle assemblee della società», così rimuovendo «l’efficacia del provvedimento impugnato che di tali facoltà lo privava, assicurando, già in via provvisoria, la pressoché totale soddisfazione delle sue aspettative. Gli ha cioè assicurato il nucleo essenziale della tutela richiesta pur senza produrre la rimozione totale del provvedimento gravato. A fronte di ciò non vale evidenziare la natura costitutiva della (mancata) pronuncia di merito, né il fatto che in nessun caso l’autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo. Il primo argomento si fonda su una classificazione delle sentenze secondo gli effetti che producono, argomento che in nulla attinge la natura del procedimento cautelare in esame; la seconda è una disposizione che parimenti non altera la natura di quel provvedimento, ma semmai ne regola l’ultrattività, confermandone con ciò la vigenza. Dunque l’estinzione del processo ha avuto gli effetti di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 5/2003 e 669-octies, comma 6, c.p.c.».
3. Per la cassazione di questa decisione ricorrono la S.O. s.r.l. (già S.O. s.n.c. di L. P. & C.) ed i suoi soci L. P. e L. M., affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cui resiste, con controricorso, S. M..
Ragioni della decisione
1. Il formulato motivo, rubricato «Violazione dell’art. 669-novies, comma 1, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte d’appello rigettato la domanda di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza cautelare d. d. 16.7.2009 di sospensione della delibera d. d. 10.4.2009 sulla base dell’erroneo postulato della sua natura anticipatoria», censura la decisione impugnata per aver condiviso la tesi della natura anticipatoria del provvedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, in quanto idonea ad assicurare l’essenza della tutela richiesta dal socio escluso rendendo perfino superflua la pronuncia di merito. Muovendo dall’assunto che una siffatta soluzione interpretativa «si pone in frontale contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di codesta Suprema Corte, con le elaborazioni della dottrina più autorevole, oltreché con la volontà del recente legislatore», le diffuse argomentazioni dei ricorrenti sono volte essenzialmente a dimostrare che la misura cautelare suddetta, come tutte quelle sospensive, abbia natura «ontologicamente conservativa», cui consegue il mero, interinale “congelamento” della delibera, mentre solo la pronuncia di merito definitiva può produrre la caducazione di essa e la sua espunzione dal mondo giuridico. Pertanto, neppure era esatto l’assunto della corte distrettuale circa l’equivalenza del risultato pratico della sospensione con l’accoglimento del petitum caducatorio dell’azione di merito. «Solo quest’ultimo, infatti, elimina gli effetti dell’eventuale esecuzione già avvenuta, impedendo, altresì, una reiterazione pedissequa della delibera, se affetta dal medesimo vizio, opponibile con l’eccezione ob rem judicatam: efficacia preclusiva non predicabile, com’è ovvio, in relazione alla mera sospensione cautelare» (cfr. pag. 14 del ricorso). Di tale radicale diversità di effetti tra il provvedimento cautelare e la sentenza di merito la corte lagunare neppure si è avveduta allorquando ha considerato (cfr. amplius, pag. 7 della sentenza impugnata: «l’ordinanza in esame [..] ha rimosso l’efficacia del provvedimento impugnato che di tali facoltà privava [il socio], assicurando già in via provvisoria la pressoché totale soddisfazione delle sue aspettative. Gli ha cioè assicurato il nucleo essenziale della tutela richiesta, pur senza produrre la rimozione totale del provvedimento gravato») che il provvedimento di sospensione non spiega effetti costitutivi, essendo questa una prerogativa della pronuncia a cognizione piena. Si è così inequivocamente dato atto di una solo parziale identità di effetti tra il provvedimento cautelare e la (mancata) sentenza di merito, essendosi assunto che sia l’ordinanza di sospensione che la decisione di merito producono l’interruzione degli effetti della delibera. Tuttavia, mentre l’efficacia del provvedimento cautelare si limita a ciò, unicamente la sentenza di merito determina la rimozione totale del provvedimento gravato, provocando l’eliminazione dal mondo giuridico, ex tunc, degli effetti medio tempore prodotti e con preclusione di eventuali sue reiterazioni pedisseque in virtù dell’exceptio rei judicatae: effetti, questi ultimi, che non conseguono in alcun modo alla mera sospensione interinale.
Le ulteriori argomentazioni della corte veneziana, poi: i) erano in palese contrasto con il principio della necessaria subordinazione della cautela al merito e della sua permanente funzione ancillare rispetto alla tutela dichiarativa; il) avevano omesso di «confrontarsi con la fondamentale distinzione fra i concetti di “autonomia o autosufficienza” della misura cautelare anticipatoria e quello di sua “stabilità”». Invero, l’ordinanza sospensiva, ove pure suscettibile di sopravvivere all’estinzione del giudizio di merito in funzione del quale è stata ottenuta, mai potrebbe «offrire un punto fermo nei rapporti tra società e soci, tali da consentire alle parti di rinunciare ad instaurare e proseguire la causa di annullamento fino alla sua tipica conclusione di merito»; iii) avevano totalmente pretermesso le problematiche «riconnesse al fatto che l’annullamento della delibera assembleare può essere promosso solo entro un determinato lasso di tempo, sicché, estinta la causa, il provvedimento di sospensione rimarrebbe in vita … ma non vi sarebbe più possibilità di dare impulso all’iter destinato a sfociare nella statuizione di merito, non potendo certo a ciò provvedere la società con un’azione di accertamento negativo – non di un diritto, bensì – di un mero potere di impugnativa processuale… La tesi accolta dal Collegio lagunare sfocia […] nel paradossale esito per cui la sospensiva diviene definitiva e non esposta ad alcun ulteriore possibile sindacato in sede di cognizione ordinaria e piena: con frontale violazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 669-octies c.p.c. e del comma 6 dell’art. 23 del d.lgs. n. 5/2003 ed obliterazione della provvisorietà e strumentalità delle misure cautelarí ivi sancita»; iv) avevano completamente ignorato che l’affermazione della natura anticipatoria del provvedimento de quo «aprirebbe la via ad un sistema che consente all’impugnante, una volta ottenuta la sospensiva degli effetti della delibera sociale, di impedire che possa mai venire accertato il merito dell’eventuale impugnazione semplicemente lasciando estinguere il contestuale giudizio di merito: ottenendo, così, una sospensione perpetua della delibera con inibizione indefinita dei suoi effetti»; v) non avevano considerato che la sopravvivenza sine die di un provvedimento meramente interinale cagiona un endemico dubbio sulla validità/invalidità della delibera destinato a protrarsi per un tempo assolutamente indefinito, con irreparabile pregiudizio del valore, cardine del nostro ordinamento, della certezza dei rapporti giuridici.
2. Orbene, è utile premettere che: i) nella vicenda oggi in esame, il provvedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare di esclusione di S. M. dalla compagine sociale della S.O. s.n.c. di P. L. & C. (oggi S.O. s.r.l.) è stato richiesto dal predetto M. con istanza del 28 maggio 2009 (vigente l’art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003, norma, poi, abrogata, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla legge n. 69 del 2009) ed adottato il successivo 16 luglio 2009. Esso, trattandosi di società di persone (s.n.c.), era ancorabile all’art. 2287 cod. civ., applicabile alle società in nome collettivo in virtù della previsione di cui all’art. 2293 cod. civ.; il) né il tribunale, né la corte d’appello – che, invece, erroneamente, sul punto, fa espresso riferimento pure a tale norma – avrebbero potuto applicare l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 5 del 2003 (il cui secondo periodo sanciva “In ogni caso, l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti d’urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito”), atteso che tale disposizione, come si è già detto, era stata abrogata con effetto dal 4 luglio 2009, ossia ben prima dell’instaurazione (certamente successiva al 10 febbraio 2010, data dell’ordinanza di estinzione del giudizio di merito resa dal presidente del collegio ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003) del giudizio di primo grado sull’istanza ex art. 669-novies, comma 2, cod. proc. civ., da parte degli odierni ricorrenti; iii) nella specie, pertanto, la normativa di riferimento risulta essere quella di cui al combinato disposto degli artt. 669-octies, commi 6 ed 8, e 669-novies, comma 1, cod. proc. civ., a tenore dei quali l’estinzione del giudizio di merito – che, in via di principio, determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, ex art. 669-novies, comma 1 cod. proc. civ. – non comporta l’inefficacia, tra l’altro, dei «provvedimenti caute/ari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» (art. 669- octies, commi 6 ed 8, cod. proc. civ.).
2.1. Fermo quanto precede, la descritta censura pone all’attenzione del Collegio il tema della natura “conservativa” o “anticipatoria” del provvedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare di esclusione di un socio dalla compagine sociale. La questione s’incentra, in altri termini, sulla configurazione del provvedimento predetto, ossia se il medesimo abbia, o meno, efficacia anticipatoria degli effetti della futura sentenza di annullamento della delibera di esclusione.
2.2. La corrispondente problematica è stata già affrontata da questa Corte con l’ordinanza recentemente pronunciata da Cass. 7 ottobre 2019, n. 24939 – resa in fattispecie assolutamente speculare a quella odierna – nella quale si è ritenuto che «la tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell’effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l’effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto – effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza – potendo risolversi nell’autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d’un determinato effetto giuridico».
2.3. Tale affermazione, qui pienamente condivisa e, dunque, da ribadirsi, ha preso le mosse dal rilievo che, con la riforma delle norme in tema di provvedimenti cautelari, come efficacemente rilevato in dottrina, è divenuta cruciale la distinzione, fino ad allora esclusivamente dogmatica, tra misure cautelari di carattere anticipatorio e di natura conservativa. Rientrano tra le prime, giusta l’art. 669-octies, comma 6, cod. proc. civ., i “provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700” e gli “altri provvedimenti caute/ari a contenuto anticipatorio previsti dal codice civile o da leggi speciali”, sostanzialmente, caratterizzati dal far operare in via provvisoria ed anticipata quegli effetti dell’emananda decisione di merito che, tardando, risulterebbero inefficaci o inattuabili, e dal potere avere una loro autonoma stabilità; le seconde, invece, ricomprendono i residui provvedimenti cautelari, vale a dire quelli conservativi ed in particolare i sequestri, tutti caratterizzati dall’intento di conservare integro uno stato di fatto in attesa ed allo scopo che su di esso il provvedimento principale possa in futuro esercitare i suoi effetti. Questi ultimi postulano necessariamente la successiva instaurazione del giudizio di merito.
2.4. Premessa la nota controvertibilità della questione, va osservato che il riferimento alla natura costitutiva della sentenza di annullamento della delibera di esclusione del socio costituisce, sul piano dogmatico, un parametro ontologico da cui muovere ogni argomentazione al riguardo.
2.4.1. E’ del tutto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l’annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ. opera – in quanto ha natura costitutiva – ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati (cfr. Cass. n. 6829 del 2014; Cass. n. 16150 del 2000). E’ altresì noto che la sentenza costitutiva è insuscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 17311 del 2016; Cass. n. 10605 del 2016).
2.5. Muovendo da tale premessa, l’opinione dominante afferma che la tutela cautelare può essere utilizzata anche con strumentale preordinazione ai processi di mero accertamento e di accertamento costitutivo, ossia in settori dai quali l’esecuzione forzata è esclusa per definizione, ove però la misura di salvaguardia riguardi i capi della sentenza pronunciati su domande di condanna accessorie al mero accertamento o all’accertamento costitutivo, non rivestendo la sentenza di mero accertamento o d’accertamento costitutivo il carattere di titoli esecutivi.
2.5.1. In particolare, secondo autorevole dottrina, la tutela cautelare potrà considerarsi anticipatoria ai fini dell’art. 669-octies cod. proc. civ. quando assicuri un risultato pratico analogo a quello della pronuncia finale.
2.5.1.1. Nella prospettiva dell’anticipazione del risultato pratico della domanda, si ritiene che i provvedimenti che sospendano l’esecuzione di delibere assunte (tutti inerenti a giudizi suscettibili di decisione con sentenze costitutive) a seconda delle varie ipotesi, dall’assemblea di una associazione (art. 23, comma 3, cod. civ.), dai partecipanti ad una comunione (art. 1109, comma 2, cod. civ.), dall’assemblea di un condominio (art. 1137, comma 2, cod. civ.), dai componenti di una società di persone che intendano escludere un socio (art. 2287, comma 2, cod. civ., che viene in rilievo nella fattispecie) presentino carattere anticipatorio. Secondo tale orientamento, infatti, considerato che il provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’atto realizza, di norma, gli effetti pratici, lo scopo a cui è volto l’annullamento o la declaratoria di nullità, non sembrerebbe dubbio che alla sospensiva debba riconoscersi, ai fini che qui interessano, natura anticipatoria e che quindi goda del regime di stabilità di cui al nuovo art. 669-octies cod. proc. civ.. Nell’ambito del medesimo indirizzo, altra dottrina aderisce all’impostazione secondo cui è anticipatorio quel provvedimento cautelare che prevede, a carico della controparte, quegli stessi doveri di fare o di astenersi che ad essa saranno imposti dalla sentenza di merito.
2.5.2. Al contrario, partendo dal differente presupposto della non condivisibilità di una impostazione che faccia riferimento al risultato «pratico» conseguito dalla misura cautelare, diversa dottrina opina che, pur essendo indubbia l’idoneità della misura sospensiva ad «appagare» i condomini o i soci impugnanti, la sospensione degli effetti di una deliberazione condominiale o assembleare non può qualificarsi anticipatoria, essendo semplicemente preordinata ad evitare che l’esecuzione dell’atto impugnato determini modificazioni di fatto o diritto non più compiutamente eliminabili o rimediabili ex post.
2.5.2.1. Argomentando da tali premesse sistematiche, una parte della dottrina ha ritenuto che la sospensione della delibera assembleare è un provvedimento che non può anticipare gli effetti tipici della decisione di merito, atteso che questa è una sentenza costitutiva di annullamento ex art. 2908 cod. civ.. Nella medesima prospettiva si pone quella decisione secondo cui l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 28508 del 2018; Cass. n. 16737 del 2011; Cass., SU, n. 4059 del 2010).
2.5.2.2. In altri termini, quello che si può anticipare – in via di provvisoria esecuzione della sentenza esecutiva di condanna o in via di tutela cautelare anticipatoria – sono solo gli effetti meramente dipendenti dall’effetto costituivo, ossia in qualche modo autonomi rispetto allo stesso, non gli effetti che sono diretta conseguenza dell’effetto costitutivo. Pertanto, relativamente alle sentenze costitutive, è possibile affermare che il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto la salvaguardia o l’anticipazione del provvedimento costitutivo in sé e per sé considerato, bensì l’adozione di una cautela con riferimento alla statuizione consequenziale alla pronuncia costitutiva. La tutela cautelare dei diritti fatti valere in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo si può concretare in una misura di salvaguardia dell’effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva. Una siffatta misura, dunque, non può generare l’effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto – effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza – ma essa può risolversi tuttavia nell’autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva di un determinato effetto giuridico.
2.5.3. Ebbene, il soggetto che agisce in via cautelare è certamente titolare di una situazione giuridica soggettiva a contenuto processuale che gli dà il diritto di perseguire la modificazione giuridica cui aspira sul piano sostanziale, che dovrebbe avere quale corollario quello di conseguire in via d’urgenza, non tanto l’effetto costitutivo, ma, piuttosto, la futura esecuzione della pronuncia accessoria. Al riguardo, tale interpretazione sistematica della normativa che disciplina le misure cautelari si raccorda al dato positivo che l’ordinamento consente iniziative di carattere conservativo per i diritti sottoposti a condizione e che la statuizione di natura costitutiva si profila come situazione assimilabile a quella disciplinata dall’art. 1356 cod. civ., almeno sul piano descrittivo.
2.5.4. Dovendosi accedere, pertanto, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, ex art. 24 Cost., con la medesima ratio la dottrina afferma anche l’ammissibilità del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. relativamente alle statuizioni accessorie ad una pronuncia costitutiva.
2.6. Nel caso di specie, deve osservarsi che la sospensione della delibera di esclusione, se considerata avente come natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l’effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che resterebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione. Peraltro, l’equivalenza del “risultato pratico” della sospensione con l’accoglimento del petitum caducatorio dell’azione di merito nemmeno potrebbe considerarsi piena. Basti solo considerare che, come affatto condivisibilmente osservato dalla difesa dei ricorrenti, solo quest’ultimo «elimina gli effetti dell’eventuale esecuzione già avvenuta, impedendo, altresì, una reiterazione pedissequa della delibera, se affetta dal medesimo vizio, opponibile con l’eccezione ob rem judicatam: efficacia preclusiva non predica bile, com’è ovvio, in relazione alla mera sospensione cautelare» (cfr. pag. 14 del ricorso). Alteris verbis, unicamente la sentenza di merito determina la rimozione totale del provvedimento gravato, provocando l’eliminazione dal mondo giuridico, ex tunc, degli effetti medio tempore prodotti e con preclusione di eventuali sue reiterazioni pedisseque, in virtù dell’exceptio rei judicatae: effetti, questi ultimi, che non conseguono in alcun modo alla mera sospensione interinale.
2.6.1. Deve ritenersi, allora, che esigenze sistematiche connesse al nesso di strumentalità che caratterizza tutti i provvedimenti cautelari, anche quelli anticipatori (benché in maniera attenuata), postulino che alla sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio sia da ascrivere la mera finalità di evitare che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso, qualora, all’esito del giudizio, egli venga confermato tale (natura conservativa), consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario ed evitando che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, non solo non percependo gli utili, ma anche e soprattutto non potendo influire – cosa ancora più evidente quando si tratti, come nel caso concreto, di società di persone – sull’amministrazione e gestione della società.
2.7. Diversamente, adottando l’interpretazione estensiva che riconosce natura anticipatoria ai provvedimenti che attribuiscano subito anche solo il “risultato pratico” del provvedimento, la strumentalità attenuata finisce per diventare la regola, valevole per la quasi totalità dei provvedimenti cautelari, previsti dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, mentre la strumentalità piena, propria dei provvedimenti conservativi, si ridurrebbe ad una eccezione, caratterizzando sostanzialmente solo le misure riconducibili allo schema del sequestro. Una tale interpretazione, però, nella sua assolutezza ricostruttiva, non sembra armonizzarsi con i principi sistematici concernenti la natura costitutiva delle sentenze inerenti ai giudizi in cui sono emessi, come nel caso concreto, provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere societarie di esclusione del socio di società di persone. Né, inoltre, potrebbe sottacersi che: i) l’ordinanza sospensiva, ove pure suscettibile di sopravvivere all’estinzione del giudizio di merito in funzione del quale è stata ottenuta, mai potrebbe offrire un punto fermo nei rapporti tra società e soci, tali da consentire alle parti di rinunciare ad instaurare e proseguire la causa di annullamento fino alla sua tipica conclusione di merito; li) l’annullamento di una delibera assembleare può essere promosso solo entro un determinato lasso di tempo, sicché, ove estinto il giudizio di merito, il provvedimento di sospensione eventualmente reso rimarrebbe in vita, ma non vi sarebbe più possibilità di dare impulso all’iter destinato a sfociare nella statuizione di merito, non potendo certo a ciò provvedere la società con un’azione di accertamento negativo – non di un diritto, bensì – di un mero potere di impugnativa processuale. Si verificherebbe, cioè, che la sospensiva diverrebbe definitiva e non esposta ad alcun ulteriore possibile sindacato in sede di cognizione ordinaria e piena, con frontale violazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 669-octies cod. proc. civ.; iii) la sopravvivenza sine die di un provvedimento meramente interinale cagionerebbe un persistente dubbio sulla validità/invalidità della delibera impugnata e sospesa, destinato a protrarsi per un tempo assolutamente indefinito, con irreparabile pregiudizio della certezza dei rapporti giuridici costituente un valore cardine del nostro ordinamento.
2.8. Ne consegue, allora, che come si legge nella già menzionata Cass. n. 24939 del 2019, «l’estinzione del giudizio di merito non può determinare la produzione in via definitiva dell’effetto costitutivo dipendente dal giudicato; ciò in quanto il provvedimento cautelare sospensivo dell’efficacia della delibera di esclusione del socio di s.n.c. non può avere contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva – che, sola, accerta i presupposti legittimanti l’esclusione del socio dalla compagine societaria, producendo, in caso d’accoglimento, la produzione dell’effetto modificativo dell’assetto societario – poiché esplica un’efficacia inter -Male ontologicamente coincidente al contenuto della sentenza e non riveste, dunque, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva».
2.8.1. In altri termini, ritiene il Collegio di dover ribadire che la natura costitutiva della sentenza impedisca un’anticipazione degli effetti suscettibile di divenire definitiva ex art. 669-octies, commi 6 ed 8, cod. proc. civ., sicché, nella specie, va affermato il seguente principio di diritto: «La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando ad evitare – attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione – che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso. Ne consegue che, ove il giudizio di merito concernente l’impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia».
2.9. Pertanto, l’unico formulato motivo di ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dichiarandosi inefficace la sospensione della delibera assembleare della S.O. s.n.c. di L. P. & C. (oggi S.O. s.r.I.) del 10 aprile 2009, di esclusione del socio S. M., disposta, in via cautelare, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 16 luglio 2009.
3. Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti posto che il principio utilizzato per la decisione della controversia risulta essere stato affermato da questa Corte, per la prima volta, solo successivamente alla instaurazione di quest’ultima.
P.Q.M.
accoglie il ricorso di S.O. s.r.l. (già S.O. s.n.c. di L. P. & C.), L. P. e L. M., cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inefficace la sospensione della delibera assembleare della S.O. s.n.c. di L. P. & C. (oggi S.O. s.r.I.) del 10 aprile 2009, di esclusione del socio S. M., disposta, in via cautelare, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 16 luglio 2009.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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