CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17189

Tributi – Accertamento induttivo cd. “puro” – Ricostruzione del reddito – Maggiori ricavi – Incidenza percentuale dei costi relativi – Quantificazione in misura forfetaria – Legittimità – Principio di capacità contributiva

Rilevato che

– Con sentenza n. 2094/27/17 depositata in data 12 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia (in seguito, la CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1710/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da M.A. (in seguito, il contribuente) contro avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2011;

– In particolare, la CTR non condivideva la decisione di primo grado secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi inesistente – anche perché in ricorso lo stesso contribuente dichiarava di aver ricevuto la notifica – e, nel merito, quanto alla ripresa per II.DD. statuiva «che l’Ufficio non ha applicato nessuna riduzione dei maggiori ricavi attraverso il riconoscimento dell’incidenza di costi presunti che, nel caso specifico, va individuata nella misura del 40% dei maggiori ricavi accertati»; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Considerato che

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, 1°comma, lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 109 T.U.I.R. oltre che dell’art. 2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto di riconoscere in via forfetaria l’esistenza di imprecisati costi, in assenza di alcuna specificazione di parte in ordine al loro ammontare, natura ed eventuale inerenza;

– Il motivo è infondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui «In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati» (Corte Cost. n.225 del 2005). Va inoltre rammentato che: «In tema di accertamento induttivo c.d. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art.53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018, Rv. 651111 – 01);

– La sentenza, in presenza di accertamento analitico puro, circostanza pacifica evincibile dalla stessa prospettazione del motivo di ricorso nella sua intestazione oltre che dalla lettura dell’avviso di accertamento allegato, ha tenuto conto dei costi, nel rispetto della giurisprudenza summenzionata, in misura percentuale. Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto tale conteggio delle sopravvenienze passive necessario ai fini dell’art.53 Cost., in presenza di accertamento induttivo, né l’Agenzia lamenta una determinazione eccessiva della loro misura percentuale determinata dai giudici di merito, ma solo il fatto in sé di una quantificazione da parte del giudice, in assenza di dimostrazione analitica, in misura forfetaria, ossia induttiva, consentita proprio dalla giurisprudenza richiamata;

– Pertanto, il ricorso va rigettato e, in assenza di costituzione dell’intimato contribuente, nessuna statuizione va adottata in punto di regolamento delle spese di lite. La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002, testo unico spese di giustizia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.