CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16950
Rapporto di lavoro – Rappresentante sindacale – Sanzioni disciplinari conservative – Discriminazione – Intralcio all’attività sindacale
Rilevato che
la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 9 agosto 2013, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità delle sanzioni disciplinari conservative comminate dalla T.T. Spa nei confronti del dipendente e rappresentante sindacale W.P., con le pronunce conseguenziali;
la Corte territoriale, esaminata l’istruttoria espletata, ha ritenuto nulle dette sanzioni “perché tali da discriminarlo rispetto agli altri lavoratori sulla base della sua appartenenza sindacale e quindi contrarie all’art. 15 comma 1 lettera b) della legge n. 300 del 1970”; i giudici d’appello hanno espresso il convincimento che le disposizioni di servizio che l’azienda aveva posto a base delle contestazioni avevano prodotto “un unico effetto pratico e cioè quello di intralciare l’attività sindacale del Sig. P., il quale poteva si raggiungere i locali della r.s.a. ma non uscirne per svolgere qualsiasi attività sindacale e neppure per mangiare in mensa”;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso T.T. Spa con 3 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; la società ha comunicato memoria;
Considerato che
i primi due motivi di ricorso denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 14 e 15 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 101, 112 e 116 c.p.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, mentre il terzo mezzo denuncia ancora violazione degli artt. 1, 14 e 15 I. n. 300 del 1970 e 116 c.p.c.;
tutti i motivi non possono trovare accoglimento laddove denunciano il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., che, come noto, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi – come nel caso presente all’attenzione del Collegio – la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.;
nella sostanza parte ricorrente mira a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa l’esistenza di “uno scopo unico e determinante” da parte dell’azienda nell’azione disciplinare intentata nei confronti del P., posta in essere al fine di intralciare la sua attività di rappresentante sindacale, ma, pur invocando l’omesso esame di fatti decisivi, non tiene in adeguato conto che il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., cui è sottoposta la sentenza impugnata, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), circoscrive in limiti assai contenuti il sindacato di questa Corte sulla quaestio facti, mentre la società, anche con il continuo riferimento al materiale probatorio, auspica una rivalutazione della vicenda storica del tutto estranea al giudizio di legittimità;
il ricorso, dunque, deve essere respinto con le spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali al 15%, accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.