CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2018, n. 19924
Licenziamento orale – Pretese economiche per il lavoro svolto oltre l’orario di inquadramento – Prova del rapporto di lavoro subordinato
Rilevato
che con sentenza del 29 giugno- 19 luglio 2016 numero 5351 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da A.I. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva respinto la domanda dell’appellante di impugnazione del preteso licenziamento orale intimatole dalla società E. e P. snc nonché di pagamento di differenze di retribuzione;
che la corte territoriale osservava che nel ricorso introduttivo la I. aveva esposto di essere stata licenziata in tronco in data 20 maggio 2009 senza fare menzione (se non dopo le deposizioni testimoniali) di un alterco avvenuto il giorno precedente e costituente l’antecedente del licenziamento. I due testi di parte M.L.I. e L.M., rispettivamente sorella e suocero della I., avevano riferito di tale episodio in modo contraddittorio, non solo tra loro ma anche rispetto alle allegazioni del ricorso, in cui l’episodio non era menzionato. I testi di parte resistente avevano invece concordemente riferito che mentre la I. era intenta a lavorare era entrato nell’esercizio commerciale il marito di lei intimandole di andare via e che da quel momento ella non si era presentata al lavoro. Le prove orali deponevano, dunque, nel senso delle dimissioni, confermate anche da elementi addotti dalla stessa ricorrente (ovvero la presenza del marito). Quanto alle pretese economiche per il lavoro svolto oltre l’orario di inquadramento, non essendo contestato il rapporto part time, il lavoro prestato andava qualificato come lavoro straordinario, che come tale andava provato. Tale prova non era stata raggiunta; a prescindere delle discordanze tra gli orari di lavoro riferiti dei testi di parte attrice, correttamente era stata rilevata dal giudice di primo grado la intrinseca contraddittorietà dei testi (giacchè il teste M. riferiva che era lui ad accompagnare la I. tutti i pomeriggi — ed a volte la mattina — ed ad andarla a prendere al termine dell’orario pomeridiano mentre la teste I. riferiva di essere sempre lei ad accompagnare al mattino e riaccompagnare la sera la sorella e che il suocero andava a prenderla alle 16 solo il venerdì ed il sabato); di contro i testi di parte resistente avevano riferito che la I. assicurava un orario di lavoro di quattro ore e mezza giornaliere;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso A.I., articolato in due motivi, cui la parte intimata non ha opposto difese;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile
Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 e 4 codice procedura civile — violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 132 comma 1 numero 4 codice di procedura civile nonché — ai sensi dell’articolo 360 numero 5 cod.proc.civ. — omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. La censura afferisce al rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento orale. La ricorrente ha esposto che la Corte di merito nel respingere la domanda aveva attribuito rilievo decisivo al fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio non vi fosse menzione dell’alterco che la vedeva coinvolta il giorno precedente al licenziamento; in tal modo aveva violato gli articoli 115 e 116 cod.proc.civ., in quanto l’episodio, benchè non allegato in ricorso, era stato comunque acquisito al giudizio ed avrebbe dovuto, dunque, essere valutato. La motivazione era inoltre apparente ed incomprensibile, in quanto ove non si fosse tenuto conto di tale antecedente, sarebbero state illogiche le dichiarazioni degli stessi testi della resistente ( che avevano riferito che la lavoratrice era andata via sollecitata dal marito);
– con il secondo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 5 cod.proc.civ. — omesso esame circa fatti e documenti decisivi del giudizio nonché — ai sensi dell’articolo 360 numero 4 cod.proc.civ. — violazione dell’articolo 132 numero 4 codice di procedura civile. Il motivo attiene alla pronuncia di rigetto della richiesta di differenze retributive. La ricorrente ha denunziato il mancato esame del fatto che lo svolgimento effettivo di un orario part-time era stato contestato in causa, avendo ella assunto di avere svolto un orario ordinario settimanale di 45 ore, oltre ad almeno un’ora di straordinario. Il datore di lavoro nella memoria difensiva del primo grado aveva dichiarato che la lavoratrice aveva percepito mensilmente una retribuzione superiore a quella risultante dalle buste paga e che in alcuni mesi ( marzo, maggio e ottobre 2007; gennaio e febbraio 2008) era stata assente (per malattia e per maternità). Da tali dichiarazioni confessorie emergeva la natura full- time del rapporto di lavoro, in quanto le maggiori somme corrisposte non potevano essere versate a titolo di lavoro straordinario, poiché liquidate anche nei periodi di assenza.
Il versamento mensile di importi fuori busta confermava le allegazioni della ricorrente; le dichiarazioni dei testi di parte resistente, che indicavano turni di lavoro di quattro ore e mezza, erano invece contraddette dalle stesse allegazioni della resistente, secondo cui i turni di mattina si svolgevano dalle ore 8.30 le 13,30 e dunque erano quanto meno di cinque ore;
che ritiene il Collegio il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
che invero i due motivi sebbene qualificati anche in termini di violazione di norme — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ. — tendono nei contenuti a censurare l’accertamento di merito compiuto in sentenza, da un canto in ordine allo scioglimento del rapporto di lavoro per dimissioni, dall’altro, in ordine al difetto di prova dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello risultante dall’inquadramento.
L’errore di diritto imputato con il primo motivo alla Corte territoriale si rivela, invero, non pertinente alle motivazioni della sentenza ove si consideri che i contenuti ed i limiti dell’atto introduttivo del giudizio sono stati evidenziati dal giudice dell’appello unicamente al fine di esporre le ragioni del giudizio di inattendibilità dei testi di parte ricorrente, unitamente alla contraddittorietà delle loro deposizioni sull’episodio che avrebbe dato causa al preteso licenziamento orale. Parimenti, con la denunzia di incomprensibilità della motivazione si censura la valutazione di attendibilità espressa in sentenza in riferimento ai testi di parte resistente, costituente tipico esercizio della funzione di merito ed impugnabile in questa sede nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Il secondo motivo investe la ritenuta assenza di prova dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello retribuito mentre non ha rilievo decisivo la affermazione in sentenza che il rapporto fosse «incontestamente» part time (o, piuttosto, solo formalmente part time, per il dichiarato pagamento di somme fuori busta); nel corpo della motivazione si evidenzia, infatti, nuovamente la contraddittorietà delle dichiarazioni dei due testi di parte ricorrente in ordine alla articolazione dell’orario di lavoro e la attendibilità dei testi di parte resistente;
– che , in sostanza , il ricorso verte sul giudizio di attendibilità dei testi in fattispecie nella quale è preclusa la stessa deducibilità del vizio di motivazione ex art. 348 ter commi 4 e 5 cod proc.civ. , applicabile ratione temporis, trattandosi di pronunzia conforme nei due gradi di merito;
– che, pertanto, il ricorso può essere definito in conformità alla proposta del relatore con pronunzia in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. – che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione di parte intimata;
– che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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