CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 luglio 2019, n. 19924
Inpgi – Omissione contributiva – Accertamento ispettivo – Qualificazione dell’attività giornalistica
Rilevato
che, con sentenza del 22 giugno 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e, relativamente all’opposizione proposta dalla V. S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a carico dalla medesima dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – INPGI per il pagamento di contributi omessi con riferimento a posizioni previdenziali di operatori di ripresa, come tali assicurati dalla Società presso l’ENPALS e l’INPS, parimenti chiamate in giudizio, ma qualificati, in sede di accertamento ispettivo, come svolgenti attività giornalistica, accoglieva la domanda principale proposta dalla Società, dichiarando l’infondatezza delle pretese contributive dell’INPGI e revocando il decreto ingiuntivo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, escluso ogni valore probatorio precostituito dell’accertamento ispettivo, in concreto insuscettibile di qualificazione in termini di attività giornalistica la prestazione resa dagli interessati, in difetto della loro partecipazione, in posizione di autonomia decisionale, alla selezione, al montaggio ed in genere all’elaborazione del materiale filmato e fotografico, in funzione dell’acquisizione di capacità informativa del materiale stesso;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPGI, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la V. S.p.A., mentre l’INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
che sia l’INPGI che la V. S.p.A. hanno poi presentato memoria;
Considerato
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 32, I. n. 69/1963 in relazione all’art. 2575 c.c. e all’art. 1, I. n. 633/1941 nonché all’art. 34, d.P.R. n. 115/1965, lamenta l’aver la Corte territoriale accolto una nozione di attività giornalistica per immagini erroneamente incentrata sulla “signoria del montaggio” piuttosto che sull’apporto soggettivo all’elaborazione del messaggio per immagini, comprovata a detta dell’Istituto ricorrente dalle testimonianze escusse;
che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dal dare, come si pretenderebbe da parte dell’Istituto ricorrente, rilievo esclusivo, ai fini dell’inquadramento giornalistico dell’attività dei telecineoperatori, al mero dato dell’intervento degli stessi nella fase di montaggio del materiale filmato, matura il proprio convincimento in adesione al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 16.1.1993, n. 536 richiamata da Cass. 5.3.2008, n. 5926) per il quale “non costituisce attività giornalistica la prestazione del telecinefotoperatore che, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del materiale filmato o fotografato, in funzione dell’acquisizione di capacità informativa del materiale stesso“, sicché la rilettura operata, alla stregua del denunciato vizio di violazione di legge in realtà insussistente, da parte dell’Istituto ricorrente del materiale istruttorio, sul cui libero apprezzamento la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento teso ad escludere qualsiasi apporto dei tele cineoperatori interessati dall’accertamento ispettivo rispetto alla fase di elaborazione creativa del materiale grezzo dagli stessi predisposto, si risolve nel sovrapporre a quell’apprezzamento una propria valutazione dell’esito della compiuta istruttoria così sollecitando un riesame del giudizio di fatto inammissibile in questa sede;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della sola Società controricorrente;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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