CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23302

Sussistenza del rapporto di lavoro domestico – Periodo di lavoro “in nero” – Onere della prova – Regolarizzazione

Rilevato

che con sentenza del 6 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Rimini, rigettava la domanda proposta da O.Y. nei confronti di L.M.U.B. in proprio e unitamente ad A. e P.P. quale erede di S.P. avente ad oggetto la condanna degli stessi al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla prestazione lavorativa dalla prima resa quale badante dapprima, dal 5.9.2007 al 4.12.2009, in favore del P. e poi, dal 26.12.2009 al 31.1.2010, della stessa B., regolarizzata solo a partire dal 21.6.2008;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta esclusa la formazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro domestico in favore di entrambi i beneficiari dell’asserita prestazione nonché alla sua consistenza oraria, non assolto l’onere della prova circa il periodo di lavoro “in nero” ed il protrarsi della prestazione oltre le dichiarate cinque ore giornaliere, quanto al servizio reso in favore del P., ed alla stessa sussistenza del rapporto nei confronti della B. non essendo idonee a supportare l’assunto le testimonianze escusse;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Y., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, A. e P.P. quali eredi anche della B. nel frattempo deceduta;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che la ricorrente ha poi presentato memoria;

Considerato

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’omessa considerazione della circostanza asseverata in sede istruttoria del subentro della ricorrente a colui che, prima di lei e fino all’agosto 2007, aveva provveduto alla cura del P., circostanza, a suo dire, idonea ad attestare la veridicità di quanto dedotto in ordine all’inizio del rapporto con anticipo rispetto alla data della sua regolarizzazione;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver, in relazione alla previsione del relativo CCNL che fissa il trattamento retributivo spettante alle badanti, non in base alla durata oraria della prestazione, ma in base alla fascia oraria di disponibilità offerta, erroneamente determinato il contenuto dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente, la quale, a suo dire, ben poteva limitarsi, ai fini della prova della spettanza del rivendicato trattamento, ad attestare la sua presenza in casa del P. a disposizione del medesimo;

che, entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili non valendo a cogliere la ratio decidendi sottesa all’impugnata sentenza, atteso che le censure mosse presuppongono l’effettività dell’ingaggio della ricorrente quale badante dal momento della cessazione del rapporto con il precedente incaricato dell’assistenza e della dichiarata consistenza oraria dell’impegno, il che è quanto, al contrario, l’impugnata sentenza, mira ad escludere sia con riguardo al periodo “in nero” sia all’impegno orario ulteriore rispetto a quello dichiarato all’atto della regolarizzazione, avendo, con riguardo a tali profili, la Corte territoriale ritenuto, con apprezzamento qui non più sindacabile, stante la non ravvisabilità del denunciato vizio di omesso esame, non raggiunto l’accertamento istruttorio di quanto dedotto né di tanto desumibile la veridicità in via presuntiva in base alle condizioni fisiche dell’assistito;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.