CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 settembre 2019, n. 23302
Rapporto di lavoro – Mansioni di Chef – Diritto a percepire l’esatta retribuzione concordata nei contratti sottoscritti in relazione alle mansioni concordate
Rilevato che
1. La Corte di appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari ha condannato la A. s.p.a. a corrispondere a A.I., a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 5 giugno-20 luglio 1992 in relazione alle mansioni di Chef di cucina consulente alberghiero e villagistico svolte nel complesso turistico di S.C. di Scalea, la somma di € 742,66 in luogo di quella accertata dal giudice di primo grado di € 7.100,83.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennizzo chiesto dalla società allo I. era quella base prevista dal contratto di lavoro e non includeva il premio extra, concordato con separata scrittura privata, dovuto solo in ragione del conseguimento di determinati risultati. Proprio con riguardo alle caratteristiche del compenso accertate, la Corte di merito ha escluso poi che al lavoratore dovesse essere corrisposto il premio, non erogatogli dalla società ed, invece, ritenuto dovuto dal giudice di primo grado. Conseguentemente il giudice di appello ha ricalcolato gli importi spettanti allo I. tenendo conto del fatto che il lavoratore aveva demandato il calcolo della contribuzione dovuta ad un separato giudizio. Quanto alla tempestività della controeccezione di interruzione della prescrizione la Corte ha confermato la sentenza di primo grado osservando che correttamente era stata esclusa la decadenza trattandosi di eccezione sollevabile anche d’ufficio.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre A.I. con tre motivi ai quali oppone difese la A. s.p.a. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. cod. proc. civ.
Considerato che
4. Con il primo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2094 cod. civ., 36 Cost., del c.c.n.l. del settore turismo confcommercio del 30.5.1991 cat. Quadro B e della retribuzione tabellare con riferimento agli artt. 105, 155, quadro B182; la violazione della retribuzione stabilita con i due contratti di lavoro del 12.4.1992 e la violazione del giudicato formatosi con le sentenze della Corte di appello di Catanzaro n. 698 del 2002 e del Tribunale di Paola n. 1947 del 2007 confermata in appello. Inoltre, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
4.1. Rammenta il ricorrente di non aver mai chiesto di essere retribuito in relazione a mansioni superiori svolte ma di aver azionato il diritto a percepire l’esatta retribuzione concordata nei contratti sottoscritti dalle parti in relazione alle mansioni ivi concordate. Espone che la consulenza disposta dal Tribunale, come chiarito alla Corte di appello con apposita memoria, era volta a stabilire la congruità della retribuzione alle mansioni. Osserva che la sanatoria previdenziale posta in essere dalla A. s.p.a. confermerebbe la misura della retribuzione convenuta.
5. Con il secondo motivo, poi, è denunciata in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 36 Cost.; delle regole di ermeneutica nell’interpretare i due contratti individuali; la violazione del giudicato formatosi con le sentenze della Corte di appello di Catanzaro n. 698 del 2002 e del Tribunale di Paola n. 1947 del 2007 confermata in appello; la violazione del c.c.n.l. del settore turismo confcommercio del 30.5.1991 cat. Quadro B e della retribuzione tabellare con riferimento agli artt. 105, 155, quadro B 182. Inoltre, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
5.1. Rileva il ricorrente che l’indennizzo, di cui fa menzione la sentenza per individuare la retribuzione, era stato oggetto della domanda riconvenzionale della società. Sostiene che una limitazione della retribuzione con riguardo a tale domanda riconvenzionale non potrebbe refluire sulla pretesa del lavoratore di vedersi corrisposti i compensi dovuti. Sottolinea che in ogni caso, ed in violazione del giudicato, non si è tenuto conto che nelle sentenze presupposte il riferimento era stato sempre alla retribuzione “spettante” e non a quella “corrisposta” e che le condanne erano generiche e richiedevano, in tale prospettiva, una quantificazione delle somme.
6. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la sentenza per avere violato l’art. 2697 cod. civ. e gli artt. 105, 154 quadro B e 182 del c.c.n.l. del settore turismo confcommercio del 30.5.1991 ed omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. .
6.1. Ad avviso del ricorrente la Corte, nel ritenere non dovuto il c.d. premio extra, ne avrebbe frainteso la natura di componente fissa della retribuzione, disancorata da specifici risultati e collegata al mero svolgimento dei compiti concordati. Ritiene perciò il ricorrente che la Corte abbia invertito l’onere della prova pretendendo dal lavoratore la dimostrazione dello svolgimento delle attività laddove invece era il datore di lavoro, che riteneva di non pagare il compenso, che avrebbe dovuto allegare e dimostrare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del lavoratore.
7. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili.
7.1. In primo luogo va rilevato che, sebbene nei tre i motivi di ricorso sia stata denunciata la violazione degli artt. 105, 155, quadro B 182 c.c.n.l. del settore turismo confcommercio del 30.5.1991 sotto vari profili, che attengono tutti alla misura della retribuzione, tuttavia, né il contratto collettivo né il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, risultano essere stati allegati al ricorso in cassazione. Inoltre, nel corpo dell’atto, non viene indicato se e dove siano stati depositati, il contratto collettivo nella sua copia integrale, nei precedenti gradi di giudizio. Premesso che a norma dell’art. 366 primo comma n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente è tenuto, pena l’inammissibilità del ricorso, a indicare i documenti, i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda e che il mancato deposito degli atti stessi è sanzionato, ai sensi dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ. con l’improcedibilità del ricorso, va qui ribadito che, con riferimento ai contratti ed agli accordi collettivi, l’onere di deposito può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.. A tal fine non può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (cfr. Cass. 04/03/2019 n. 6255, 04/03/2015 n. 4350 ed anche Cass. 07/07/2014 n. 15437). Tale onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, delle norme contrattuali collettive sulle quali si basano principalmente le doglianze, così come nel caso di specie è avvenuto, purché risulti che il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e di tale deposito non vi è evidenza invece nel presente ricorso. Ne consegue che ove pure nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio, in mancanza dell’indicazione nel ricorso dell’avvenuto deposito della copia integrale del contratto, tale richiesta non è sufficiente a fornire alla Corte tutti gli elementi per verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito.
7.2. A ciò si aggiunga che le censure contenute nei tre motivi con le quali è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo trascurano di tenere conto che per effetto della novella dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile al presente ricorso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., cui l’odierno ricorrente non ha ottemperato, deve essere indicato il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053). Oltre a ciò va poi ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso in esame, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. ult. cit.).
7.3. Da ultimo va evidenziata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso sotto l’ulteriore profilo che non sussiste un interesse del lavoratore a censurare la sentenza di appello che ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dalla società.
8. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, poi, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 28996 depositata il 18 ottobre 2023 - Pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 giugno 2019, n. 16845 - Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2019, n. 20722 - Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 36345 29 dicembre 2023 - La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 aprile 2019, n. 10851 - Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato"…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2022, n. 14761 - Il dipendente di un ente pubblico con mansioni di dirigente che svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche l'attività di difesa in giudizio dell'ente non ha diritto a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…