CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28253
Tributi – IRPEF e IVA – Compensi professionali – Imponibilità – Periodo competente – Emissione della fattura – Presunzione di incasso
Rilevato che
1. con sentenza n. 326/28/13 del 18/09/2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 203/57/12, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso di M.G. avverso un avviso di accertamento a fini IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2007;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del reddito imponibile non dichiarato costituito da una fattura di euro 60.000,00 emessa dal contribuente per prestazioni professionali e, a detta di quest’ultimo, mai saldata;
1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio evidenziando che la fattura veniva normalmente emessa all’atto del pagamento della prestazione sicché, nel caso di specie, doveva presumersi che la stessa fosse stata pagata;
2. avverso la sentenza della CTR M.G. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.;
4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 25/11/2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Considerato che
1. va pregiudizialmente evidenziato che la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. è stata depositata dal ricorrente solo in data 06/09/2022 e, quindi, tardivamente rispetto alla previsione di legge, sicché la stessa è inammissibile;
2. con il primo motivo di ricorso M.G. deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa, non essendogli stata comunicata la data della discussione della causa, alla quale non ha, pertanto, partecipato;
2.1. il motivo è infondato;
2.2. da un esame del fascicolo d’ufficio, debitamente acquisito da questa Corte, risulta che la data dell’udienza di discussione della causa è stata comunicata al ricorrente dalla Segreteria con raccomandata a.r. dallo stesso ritirata;
2.3. risulta, altresì, che M.G. si è difeso in proprio in secondo grado ed ha eletto domicilio nello stesso luogo in cui ha ricevuto la comunicazione dell’udienza di discussione;
2.4. ne consegue che non v’è stata alcuna violazione del diritto di difesa, avendo il ricorrente semplicemente ritenuto di non dovere partecipare all’udienza di discussione della causa in appello;
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto inidonea ad esprimere la ratio decidendi;
4. il motivo, che va riqualificato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è infondato;
4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);
4.2. nel caso di specie, la CTR ha ritenuto la sussistenza di una presunzione di incasso della fattura, presunzione collegata al principio per il quale la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione;
4.3. la decisione si fonda, pertanto, su di una ratio decidendi logica e comprensibile, sicché non sussiste il lamentato vizio di motivazione inesistente o apparente;
5. con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) e dell’art. 2729 cod. civ., evidenziando, da un lato, che andrebbero sottoposti a tassazione i redditi percepiti, non quelli che non sono stati percepiti, e, dall’altro, che la decisione della CTR si sarebbe basata su di una presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
6. il motivo, che per mero errore fa riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, anziché al n. 3 della stessa disposizione, è infondato;
6.1. in tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass. S.U. n. 8059 del 21/04/2016), che è poi anche il termine ultimo per l’emissione della fattura;
6.1.1. una volta emessa la fattura, peraltro, sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo (Cass. n. 6793 del 11/03/2020);
6.2. per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, «i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell’art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista nell’anno d’imposta oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio, ove sia comprovato da contribuente che l’incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l’anno oggetto di accertamento»;
6.3. nel caso di specie, la presunzione di pagamento della fattura, applicata dalla CTR, trova piena giustificazione nella disciplina dell’IVA e non risulta che il ricorrente, ai fini delle imposte dirette, abbia fornito la prova della mancata percezione del corrispettivo;
7. in conclusione il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione del mancato svolgimento di difese da parte dell’Agenzia delle entrate.
7.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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