CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30924 – Non sussiste il diritto ad una remunerazione ulteriore in relazione alle attività dedotte, per quanto eccedenti i limiti previsti dal mansionario, non ravvisandosi, in relazione allo svolgimento delle stesse, alcuna connotazione qualitativa e quantitativa della prestazione che induca una diversa determinazione del relativo corrispettivo, per rientrare le attività svolte, da un lato, in uno dei compiti professionali propri del profilo di appartenenza e, dall’altro, nell’ambito della normale durata oraria della prestazione, che costituiscono i soli piani su cui quelle distinzioni possono operare, non essendo plausibile distinguere a livello qualitativo tra le diverse attività di pulizia