CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20301
Tributi – IRAP – Dottore commercialista – Assenza di autonoma organizzazione – Diritto al rimborso – Esclusione per i periodi di imposta oggetto di condono
Rilevato che
1. P.B., dottore commercialista, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione delle finanze ad un’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1999 al 2003 per il complessivo importo di euro 27.294,20;
2. La C.T.R. della Lombardia, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale, ha accolto il ricorso limitatamente all’anno d’imposta 2003 per l’importo di euro 7.110,00, rilevando che per le altre annualità il diritto al rimborso era precluso dal condono di cui il contribuente si era avvalso ai sensi dell’art. 9 della I. n. 289 del 2002; nel merito, in relazione a quanto versato nell’anno 2003, ha ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione per le ragioni di seguito esposte: a) l’attività di lavoro autonomo, ove svolta in assenza di organizzazioni di capitale e lavoro non integra il presupposto impositivo dell’IRAP; b) dalla documentazione fornita dall’anagrafe tributaria, peraltro neanche pienamente coincidente con la copia della dichiarazione dei redditi del contribuente, risultavano solo spese modeste per beni strumentali e per la prestazione lavorativa di una dipendente, peraltro in emersione; c) considerata anche la contenuta misura degli esborsi, non vi erano elementi per ritenere che l’apporto della dipendente incidesse sul lavoro del professionista, organizzato in misura assolutamente prevalente su base personale.
3. L’ente impositore ricorre per la cassazione della sentenza; il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
1. L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’articolo 49, comma 1, d.p.r. n. 917 del 1986 (in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto insufficiente per l’applicazione dell’IRAP la circostanza che il professionista si fosse avvalso in modo non occasionale del lavoro altrui.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza, n. 9451 del 2016, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione, hanno statuito che “il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”. Il principio è stato successivamente confermato da Cass. n. 18881 del 2016 e n. 22705 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 9786 del 2018 ha negato la sussistenza del presupposto impositivo in presenza della sola circostanza che il contribuente si fosse avvalso di una segretaria, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato.
2.1. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio sopra richiamato, laddove ha evidenziato che, anche per il modesto ammontare delle somme erogate alla dipendente, doveva escludersi che l’apporto di quest’ultima potesse incidere sull’organizzazione del lavoro del professionista, fondato in misura assolutamente prevalente sulla propria attività personale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
L’assenza, prima della proposizione del ricorso, di un consolidato orientamento di questa Corte sulla questione esaminata, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
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