Corte di Cassazione ordinanza n. 12052 depositata l’ 8 maggio 2023
accertamento – riassunzione
Rilevato che:
1. F.B., in data 11/10/2010 riceveva notifica degli avvisi di accertamento n. T6Z011202950 e n. T6Z011202952, relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali e sanzioni. Gli avvisi scaturivano da un’attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente, al cui esito si confermava la detenzione, da parte del medesimo, di investimenti di natura finanziaria all’estero, che lo stesso non aveva smentito mediante il deposito di alcuna documentazione caducante il proprio conto corrente e relative movimentazioni presso la HSBC Private Bank di Ginevra. Il contribuente, prima della notifica dei detti avvisi, presentava infruttuosamente memorie nonché istanza di accertamento con adesione.
2. Successivamente, si instaurava un contenzioso con l’Ufficio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento in parola.
3. Adita dal contribuente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9760/2015, depositata in data 13 maggio 2015, cassava la pronuncia di secondo grado rinviando ad altra sezione della C.t.r. del Veneto.
4. Il contribuente notificava, dunque, all’Ufficio, atto di riassunzione ex art. 63, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in data 5 maggio 2016 e provvedeva a costituirsi dinanzi la suddetta Corte; tuttavia, la C.t.r. veneta, nelle more, con decreto presidenziale monocratico n. 262/2016 del 3 maggio 2016, aveva dichiarato, ex officio, estinto il giudizio di rinvio per mancata riassunzione; successivamente la stessa Commissione, con decreto monocratico n. 335/2016, depositato in data 30 maggio 2016, preso atto del precedente decreto di estinzione, dichiarava improcedibile il giudizio di appello. Il contribuente riceveva esclusiva notifica del decreto n. 335/2016 e scopriva successivamente dell’intervenuto decreto n. 262/01/2016, non notificatogli.
5. Avverso il decreto n. 335/01/2016, il contribuente proponeva reclamo dinanzi alla C.t.r. di Venezia ex art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, insistendo sulla definitività del decreto n. 262/01/2016 che dichiarava estinto il giudizio e chiedendo il rigetto del reclamo.
6. La C.t.r., con decreto monocratico n. 671/01/2016, depositato in data 9 novembre 2016, rigettava il reclamo del contribuente e confermava l’atto impugnato.
4. Avverso i suddetti decreti della C.t.r. del Veneto, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Ufficio si è costituito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità dei decreti impugnati per violazione dell’art. 63, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nel decreto impugnato, la C.t.r. ha dichiarato l’improcedibilità di un atto di riassunzione promosso ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, giudicandolo tardivo; il contribuente ha illustrato che il termine per l’instaurazione del giudizio di rinvio in relazione ad una sentenza della Corte di cassazione depositata in data 13 maggio 2016 era annuale e che, quindi, l’atto di riassunzione promosso era da considerarsi tempestivo.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità dei decreti impugnati per violazione del combinato disposto degli artt. 63, 55, 61, 27, 45, 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 136 cod. proc. civ. e della disciplina in materia di notificazioni di cui agli artt. 137 ss cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nel decreto impugnato, la C.t.r. ha dichiarato d’ufficio, in pendenza del termine annuale per instaurare il giudizio di rinvio e prima che quest’ultimo venisse incardinato, l’estinzione dell’intero giudizio con un decreto irrituale e contra legem.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità del decreto n. 671/01/2016 impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 63, 55, 61, 16, 17, 27 e 28 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nel decreto impugnato, la C.t.r. ha respinto in composizione monocratica il reclamo promosso dal contribuente, giudicandolo tardivo; il contribuente ha illustrato la nullità del decreto, in quanto non emesso in composizione collegiale, come richiesto dall’art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992 e soprattutto pronunciato dallo stesso Presidente di sezione che aveva emesso il provvedimento reclamato. Il reclamo proposto era da considerarsi tempestivo anche in relazione al primo decreto (n. 262/2016), atteso che l’assenza di comunicazioni o notifica di sorta è da ritenersi inidonea a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo (art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992).
2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, vanno esaminati ed accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: «a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.» (Cass. 11/05/2018, n. 11458, Cass. 28/05/2014, n. 12002, Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936).
2.1. L’art. 63, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del d.lgs 24 settembre 2015, n. 156 – prevede che quando la Corte rinvia la causa alla Commissione tributaria o provinciale, la riassunzione deve essere fatta entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale norma, tuttavia, è entrata in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2016, giusta disposto di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, e, pertanto, il testo vigente ratione temporis – ossia al momento del deposito dell’ordinanza della Corte n. 9760 del 13 maggio 2015 – era quello precedente nel cui contesto era previsto un termine annuale dalla pubblicazione della sentenza.
Pertanto, al momento della riassunzione, avvenuta con atto notificato in data 5 maggio 2016, il relativo termine non si era consumato, ove pure si consideri il periodo di sospensione feriale, ed illegittimo è il decreto monocratico n. 262/2016 del 3 maggio 2016 pronunciato dalla C.t.r. veneta di estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Conseguentemente, nulli per violazione di legge sono pure i decreti successivi n. 335/2016, del 30 maggio 2016 – con il quale, preso atto del precedente decreto di estinzione si dichiarava improcedibile il giudizio di appello – e n. 671/01/2016, del 9 novembre 2016, con il quale la medesima Commissione rigettava il reclamo del contribuente avverso il decreto n. 335/2016 e confermava l’atto impugnato.
Vieppiù che, con l’impugnativa del decreto n. 335/2016 del 30 maggio 2016, può affermarsi essere stata chiesta implicitamente, e per la prima volta, la revisione dell’originario decreto monocratico n. 262/2016 del 3 maggio 2016 di estinzione del giudizio, atteso che il termine non si era ancora consumato per mancata comunicazione formale del medesimo alle parti.
3. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso discende l’assorbimento del terzo motivo.
4. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – sezione 1 – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e cassa i provvedimenti impugnati, come in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – sezione 1 – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
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