Corte di Cassazione, ordinanza n. 20526 depositata il 17 luglio 2023
processo tributario – inammissibilità se proposto nei confronti di parte diverse
RILEVATO CHE:
1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania contro la sentenza 46 del 22/1/2010 con cui la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Avellino, aveva accolto il ricorso proposto da C.P. «n.q. di legale rappresentante della E. S.R.L. – corrente in Mercogliano (AV)» contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della E. srl per l’anno 2003 recante maggiore IVA, IRES ed IRAP sul presupposto della partecipazione della società ad una cd. frode carosello su acquisti intracomunitari con evasione dell’IVA relativa alla prima cessione interna.
2. Si è costituita l’«appellata – E. S.R.L. in liquidazione», e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto che, pur provata la natura di cartiere delle società emittenti le fatture, non vi fosse prova della consapevolezza da parte della cessionaria della partecipazione ad una frode e ha giudicato illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli studi di settore.
3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due mezzi.
4. Resiste con controricorso C.P. che deposita memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ indubitabile, sulla scorta di quanto riportato dalla sentenza della CTR, che il ricorso iniziale era stato proposto dall’E. srl, quale destinataria dell’avviso di accertamento impugnato, e che il giudizio di merito si è svolto avendo come parte la società, in persona del suo legale rappresentante C.P..
3. Il ricorso per cassazione, però, indica come controparte C.P. in proprio, e non quale legale rappresentante della E. srl; il ricorso è stato notificato al Petruzziello che, sempre in proprio, si è costituito nel presente giudizio di legittimità senza nulla eccepire sul punto.
4. Viene in evidenza la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, ciò che preclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l’evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001).
5. Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensarle atteso che la causa è stata decisa su un rilievo officioso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.