CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5705 – Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza