CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5705
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Litisconsorzio processuale – Cd. “cause dipendenti” – Integrazione del contraddittorio – Onere del giudice – Rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarò inammissibile l’appello proposto da L.A. contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro gli avvisi di accertamento, un avviso di intimazione ed una cartella di pagamento emessi a carico rispettivamente di C.E., e per lo stesso deceduto alla L., relativi a riprese a tassazione operate nei confronti della società di fatto esistente fra O.F.C.A. e C.E..
Il giudice di appello dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate e non dell’Agente della riscossione, già parte del giudizio di primo grado, rilevando che l’originario ricorso aveva riguardato anche l’atto di intimazione di pagamento emesso dall’agente.
La L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l’Agenzia delle entrate.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. La CTR, riscontrata la mancata notifica dell’impugnazione all’Agente della riscossione, avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, disattendendo la giurisprudenza di questa Corte a proposito della necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio.
Il motivo è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – cfr. Cass. n. 27616/2018.
I principi di cui all’art. 331 c.p.c. operano, peraltro, anche con riguardo al contenzioso tributario, non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado – cfr. Cass. n. 4587/2018.
A tali principi non si è in alcun modo attenuto il giudice di appello, il quale ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte contribuente unicamente nei confronti dell’Agenzia e non anche all’indirizzo dell’agente della riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento pure impugnati dalla suddetta, omettendo di disporre la notifica dell’impugnazione anche all’agente della riscossione già parte del giudizio in primo grado.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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