CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21457 depositata il 19 luglio 2023
Avviso di accertamento – Recupero a tassazione ai fini IRPEG, IVA e IRAP – Documentazione contabile società – Finanziamenti soci incoerenti con la capacità contributiva – Indagini finanziarie
Rilevato che
1. la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza n. 48/03/2015 depositata il 19/01/2015 e non notificata rigettava l’appello proposto dalla società (…) s.r.l.;
avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Matera n. 146/2/2011, che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento per il periodo di imposta 2003 con cui era stata recuperata a tassazione la somma di Euro 97.000,00 ai fini IRPEG, IVA e IRAP;
2. secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, a seguito di una attività di controllo a carico della società (…), l’Agenzia delle entrate rilevava che dalla documentazione contabile della società risultavano finanziamenti dei soci, S.G. ed S.A., incoerenti con la loro capacità contributiva, procedendo, quindi, ad indagini finanziarie estese ai soci ed al loro padre, S.F.. Da queste ultime emergeva che svariate operazioni registrate sui conti correnti intestati a quest’ultimo erano ascrivibili ad operazioni della società, sebbene non trovassero riscontro alcuno nella documentazione contabile. In particolare, verificava che sul conto di quest’ultimo erano confluiti assegni e bonifici riferibili alla società. Per l’effetto, procedeva alla rettifica del reddito di quest’ultima per l’anno di imposta 2003;
3. i giudici di appello ritenevano, in conformità a quanto affermato dai giudici di primo grado, che la rettifica fosse sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti e dalla presenza di dati contabili anomali che non avevano trovato giustificazione in sede di contraddittorio. Rilevavano, in particolare, che dalle movimentazioni bancarie erano emersi assegni emessi da terzi in favore della società, da quest’ultima girati per l’incasso al padre dei soci e che tanto confermava l’irregolarità contabile;
4. proposto un primo ricorso per cassazione notificato all’ufficio in data 17 luglio 2015 – cui faceva seguito il deposito del controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate con iscrizione della causa a ruolo – lo stesso non veniva ritualmente depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., e la società provvedeva, in data 2 dicembre 2015, a notificare altro ricorso per cassazione affidato a due motivi, ricorso che veniva depositato;
4.1. la società ricorrente depositava, successivamente, memoria.
Considerato che
1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 c.p.c.;
1.1. parte ricorrente assume che la sentenza non si sarebbe pronunciata su alcuni dei motivi di appello e censura la medesima nella parte in cui avrebbe ritenuto esente da vizi la sentenza di primo grado che, parimenti, aveva omesso di pronunciarsi su alcuni specifici motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento;
2. con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2697 c.c. e della l. 7 agosto 1990, n. 241 in materia di accesso agli atti;
2.1. con tale motivo, articolato in plurime critiche, la società contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’Ufficio avesse agito in base a regolare autorizzazione, sebbene non risultasse che quest’ultima fosse stata mai richiesta né nei confronti della società né nei confronti dei soci, e sebbene la medesima non fosse stata allegata all’accertamento. Si duole della mancanza di un regolare contraddittorio precedente l’avviso di accertamento. Aggiunge che le movimentazioni bancarie poste a base dell’avviso avevano riguardato soggetti terzi, sull’erroneo presupposto che potessero operare sui conti, infine precisando che le movimentazioni bancarie dei soci e dei familiari non potevano essere automaticamente riferite alla società;
3. secondo quanto è incontroverso il primo ricorso è divenuto improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’ art. 369 c.p.c.;
3.1. la società ricorrente, nell’auspicato intento di sanare detto vizio, ha provveduto in data 2 dicembre 2015 a notificare altro ricorso per cassazione affidato a due motivi, ricorso depositato nei termini, assumendo che lo stesso era da ritenere tempestivo ed ammissibile in ragione della sua notifica entro il termine c.d. lungo di cui alla normativa vigente ratione temporis;
3.2. tale secondo ricorso, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente deve, per contro, ritenersi tardivo ed inammissibile;
3.3. invero la notifica della prima impugnazione dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Sicché la notifica da parte sua di una nuova impugnazione, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione (Cass., sez. un., 13/06/2016, n. 12084; conf. Cass. 19/10/2016, n. 21145);
3.4. è stato condivisibilmente affermato che nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d’impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 19/10/2016, Rv. 641454 – 01);
3.5. sulla questione sono, ancora, intervenute le S.U. che hanno precisato che nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente. (Sez. U -, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 04);
3.6. alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata la inammissibilità del ricorso sopra indicato notificato in data 2 dicembre 2015 per tardività a fronte della prima notifica intervenuta in data 17 luglio 2015;
3.7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
3.8. ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del d.p.r. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
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