Corte di Cassazione ordinanza n. 21790 depositata l’ 11 luglio 2022
giudicato esterno opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie – utili extrabilanci – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata
Fatti di causa
Alla società odierna ricorrente venivano notificati avvisi di accertamento mirati a recuperare, per l’anno 2005, maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Iva e Irap.
Sulla base di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Gorgonzola emergevano, infatti, movimentazioni ritenute non giustificate, sia in capo all’ente che in capo ai suoi soci, M.A. e M.F., parimenti raggiunti da avvisi di accertamento che contestavano loro maggiori redditi per intervenuta distribuzione di utili, avuto riguardo alla ristretta base societaria che contrassegnava l’ente.
Gli avvisi venivano separatamente impugnati dall’ente e dai due soci. I ricorsi, previa riunione, erano respinti dalla CTP di Milano.
La società e i soci interponevano appello, che è stato accolto limitatamente alle movimentazioni dei conti correnti bancari dei soci, confermandosi le ulteriori riprese per l’anno 2005.
Il ricorso per cassazione della società, dei soci nonché di M.S., in qualità di erede di M.A. già liquidatore della società, è affidato ora a cinque censure. Resiste l’Agenzia con controricorso.
Ragioni della decisione
Con la prima censura, la parte ricorrente assume la sussistenza di un giudicato esterno promanante dalle pronunce rese per i periodi di imposta 2003, 2004 e 2005 e suscettibile di incidere anche in relazione al periodo d’imposta 2005, dovendo essere all’uopo rilevato dal giudice.
La censura non coglie nel segno.
Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 5766 del 2021; Cass. n. 25516 del 2019; Cass. n. 4832 del 2015).
Con il motivo rubricato 2., si assume la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 2697 e.e., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR trascurato di pronunciarsi esplicitamente sulle “movimentazioni presuntivamente assunte come non giustificate in capo alla società Productronica”, tralasciando di “considerare la copiosa documentazione prodotta dalla società, adeguandosi in modo del tutto apodittico sulle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione”.
Il motivo è infondato.
Benché in termini asciutti e concisi, la CTR si è pronunciata su tutte le riprese fiscali – definite “analitiche” al quarto e al quinto capoverso della sentenza – ivi comprese, pertanto, quelle relative alla società. Nessuna violazione del principio ex art. 112 c.p.c. è individuabile.
Piuttosto, il riferimento contenuto in ricorso alla “copiosa”, eppure non precisata, né dettagliata “documentazione prodotta dalla società” tende a ottenere una preclusa riedizione del giudizio di merito, dovendosi tener conto, tra l’altro, che la CTR seleziona a suo grado gli elementi probatori utili alla decisione. In effetti, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 17097 del 2010).
Con il motivo rubricato 3. si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla presunzione di ribaltamento del reddito della società in capo ai soci.
Il motivo è infondato.
La CTR si è conformata, infatti, all’orientamento consolidato di questa Corte, facendo legittima applicazione della contestata presunzione. Il giudice nomofilattico ha osservato, in effetti, che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria“ (Cass. n. 18042 del 2018). Ed inoltre: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili” (Cass. n. n. 27778 del 2017; Cass. n. 5076 del 2011). La Corte ha, altresì, evidenziato che “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (Cass. n. 1947 del 2019).
Con il motivo rubricato 4. si contesta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4. c.p.c. ed ex art. 112 c.p.c. “in relazione alla mancata applicazione
di norme di diritto in tema di contraddittorio ed illegittimità dell’atto emanato per violazione del diritto di difesa nonché degli articoli 4 della L. 241/90 e dell’art. 6 della legge 212/2000, nonché degli articoli 24 e 97 della Costituzione ed infine degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, per avere la CTR omesso la “convocazione/audizione delle parti coinvolte in un ineludibile contraddittorio preventivo”.
Il motivo è contrassegnato da inammissibilità, in quanto la doglianza non figura nella sentenza d’appello, né risulta chiarita la sede nella quale sarebbe stata a suo tempo formulata. Come chiarito da questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sea’e di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio” (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018).
Solo ad abundantiam è opportuno evidenziare che in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass. n. 34209 del 2019; Cass. n. 25770 del 2014).
Con il motivo di ricorso rubricato 5., si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in violazione del disposto dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare la “produzione di idonea documentazione come descritta e rappresentata negli atti difensivi predisposti dalla società”, tralasciando di valutare “come le movimentazioni contestate a carico della società come non giustificate trovavano espressa rispondenza nella documentazione contabile della società e nella relativa documentazione”.
La censura è inammissibile dal momento che sotto le mentite spoglie del contestato deficit di motivazione mira ad una rivisitazione più appagante del merito. Essa, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale, per di più sulla base di una documentazione genericamente indicata.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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