Corte di Cassazione, ordinanza n. 2380 depositata il 25 gennaio 2023 – Ove l’accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore