Corte di Cassazione, ordinanza n. 2380 depositata il 25 gennaio 2023
mancata notifica all’amministratore della società fallita – effetti
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di G.D., e notificando l’atto anche alla società di riscossione, parte del giudizio di secondo grado, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di sentenza divenuta definitiva, avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef ed Ilor per l’anno di imposta 1982.
2. Il contribuente, dichiarato fallito nel 1984, rilevava l’illegittimità della cartella di pagamento, notificatagli personalmente, stante l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, relativo ad anno di imposta antecedente al fallimento, notificato solo al curatore.
3. La C.t.p. rigettava il ricorso.
La C.t.r. riformava la sentenza impugnata rilevando che l’atto impositivo non era stato notificato al contribuente e che alcun rilievo poteva avere la sentenza di rigetto del ricorso proposto dalla curatela.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’inopponibilità della cartella al contribuente, tornato in bonis. Assume che la cartella, emessa dopo la definitività della decisione, era stata correttamente notificata a quest’ultimo, unico soggetto responsabile.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ove l’accertamento tributario, riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest’ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo (tra le più recenti Cass. 31/01/2022, 2857). Si è, altresì, affermato che, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore. (Cass. n. 5392 del 18/03/2016).
Tale soluzione trova ulteriore conferma nel fatto che solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l’atto impositivo sia stato notificato al solo curatore il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla trasmissione dell’intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. 17/04/2015, n. 7874).
2.2 Questa Corte ha precisato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; da ciò consegue che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento nel caso di specie), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto con la conseguenza che, verificata la sussistenza del difetto di notifica ne consegue la nullità dell’atto consequenziale (Cass. 18/01/2018, n. 1144).
2.3 A nessuna diversa conclusioni può giungersi in ragione del giudicato formatosi, per mancata impugnazione, in ragione della sentenza n. 309/02/2007 che ha rigettato il ricorso del curatore avverso l’avviso di Questa Corte, infatti, ha chiarito che l’efficacia del giudicato formatosi nei confronti del curatore, non può essere estesa al fallito, neppure uno volta tornato in bonis, ove il debitore-contribuente non abbia assunto la qualità di parte in quel giudizio, incontrando, pertanto, tale giudicato i limiti soggettivi di cui all’art. 2909 cod. civ. (cfr. Cass. 24/07/2014 n. 16816).
3. Il ricorso deve essere, pertanto,
4. Non deve provvedersi sulle spese, in assenza di attività difensiva del controricorrente.
Stante la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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