CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24349 depositata il 10 agosto 2023
IRAP – IVA – Cartella di pagamento – Avvisi di accertamento – Debitore solidale – Erede – Rigetto
Rilevato che
– l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di L.M., nella qualità di erede di F.R., avverso la sentenza n. 1616/12/2014 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Messina aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta, nella qualità, avverso la cartella di pagamento con la quale erano state iscritte a ruolo, per gli anni 2000-2001, somme a titolo di Irap e Iva, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze della CTP di Messina con le quali i presupposti avvisi, relativi agli anni 1999-2001, riguardanti F.R. – deceduto nel ((…) – erano stati dichiarati legittimi;
– in punto di diritto, la CTR ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento in questione stante la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione non potendo farsi decorrere il termine biennale di decadenza, d.p.r. n. 602 del 1973, ex art. 25 dal passaggio in giudicato delle sentenze (della CTP di Messina) n. 696/11/2010 n. 697/11/2010 e n. 698/11/2010, che – emesse in giudizi ai quali era rimasta estranea L.M. – avevano dichiarato la legittimità dei presupposti avvisi di accertamento concernenti il de cuius F.R. e non notificati personalmente alla contribuente, quale coerede e condebitore solidale (sebbene intra vires hereditatis avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario);
– L.M. nella qualità di edere di F.R., F.R. e F.C. sono rimasti intimati.
Considerato che
– preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di F.R. e F.C. che, come si evince dalla sentenza impugnata, non risultano essere stati parti dei giudizi di merito;
-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25 del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 65 nonché degli artt. 2946 e 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto tardiva la notifica della cartella di pagamento in questione in data 18.7.2012 in quanto non poteva farsi decorrere il termine biennale di decadenza ex art. 25 cit. dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano dichiarato la legittimità dei presupposti avvisi di accertamento riguardanti il de cuius F.R., emessi a conclusione di giudizi in cui era rimasta estranea la contribuente quale coerede, non essendo stati gli atti impositivi notificati personalmente nei confronti della stessa quale debitore solidale; in particolare, ad avviso della ricorrente, alcuna decadenza si sarebbe verificata essendo stata notificata la cartella entro il termine biennale decorrente dalla definitività delle sentenze della CTP di Messina accertative della legittimità degli avvisi presupposti, a nulla rilevando che, in tali giudizi fosse rimasta estranea la contribuente, non essendo contestata la sua qualità di erede ed essendo, in base alla regola di cui all’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato vincolante non solo per le parti del giudizio ma anche nei confronti dei loro eredi e aventi causa; in ogni caso, secondo l’Ufficio, anche a volere ritenere come dies a quo per la notifica della cartella la data di notifica dei presupposti avvisi avvenuta nel 2006 (accertamenti dai quali era sorta l’obbligazione tributaria anche in capo alla contribuente quale coerede), i crediti fiscali iscritti a ruolo oggetto della cartella in questione sarebbero stati soggetti alla prescrizione decennale;
– il motivo è infondato;
-la controversia in esame involge la questione della eccepita decadenza (e non già della prescrizione dei crediti fiscali iscritti a ruolo oggetto della cartella) dell’Amministrazione dal potere di riscossione per avere notificato la cartella di pagamento in questione il 18.7.2012 a fronte di avvisi di accertamento presupposti riguardanti il de cuius F.R., deceduto nel ((…), che, ad avviso dell’Amministrazione, sarebbero divenuti definitivi – con conseguente applicabilità del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25 comma 1, lett. c) – nei confronti del dante causa e dunque della contribuente, quale coerede ai sensi dell’art. 2909 c.c., a seguito delle sentenze della CTP di Messina n. 696/11/2010 n. 697/11/2010 e n. 698/11/2010, passate in giudicato (nel 2011) emesse in giudizi introdotti dagli altri condebitori solidali, nei quali L.M. – nei cui confronti gli atti impositivi non risultavano essere stati notificati – era rimasta estranea;
– invero, fatta salva la condivisibilità del principio secondo cui “La regola contenuta nell’art. 2909 c.c. esprime il principio della continuità soggettiva dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte il dante causa, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti” (cfr. Cass. 22548 del 2012; id. n. 13552 del 2006; id n. 145 del 2007; n. 3643 del 2013; Sez. 5, Sentenza n. 5605 del 2015), nella specie, il giudicato sui presupposti avvisi di accertamento non si è formato nei confronti del dante causa in quanto gli atti impositivi non sono stati notificati al de cuius, essendo quest’ultimo già deceduto (2004) al momento della data di notifica (nel 2006) degli stessi agli altri coeredi ma non alla contribuente cosicché il giudicato si è formato nei soli confronti di questi altri eredi tenuti in solido, in forza dell’art. 65 d.p.r. n. 600 del 1973 (in deroga all’art. 752 c.c.), al pagamento delle imposte gravanti sullo stesso de cuius; per i debitori in solido vale la regola ex art. 1306 c.c. per cui il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato non ha effetto nei confronti degli altri debitori;
– ne consegue che non essendosi formato alcun giudicato circa la legittimità degli avvisi a monte nei confronti del de cuius e quindi ex art. 2909 c.c. nei confronti della contribuente, quale erede, e non avendo effetto nei confronti di quest’ultima, rimasta estranea ai giudizi, il giudicato formatosi nei confronti degli altri coeredi, il giudice di appello ha correttamente ritenuto l’avvenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione non potendo trovare, nella specie, applicazione ai fini della notifica della cartella di pagamento il termine ex art. 25, comma 1, cit., lett. c) del 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la contribuente e non avendo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
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