Corte di Cassazione ordinanza n. 24720 depositata il 3 ottobre 2019 – Il condomino, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. non deve alterarne la destinazione ne’ impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso