CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26671 depositata il 15 settembre 2023 – Ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile – costituita dalla differenza fra il valore dell’immobile al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto originario – non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche