CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2671 depositata il 29 gennaio 2024 – In presenza della c.d. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), per non incorrere nell’inammissibilità del ricorso la parte ricorrente deve indicare nel motivo le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse