Corte di Cassazione ordinanza n. 26727 depositata il 12 settembre 2022 – Nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di “presumptio de presumpto”