Corte di Cassazione ordinanza n. 32449 depositata il 3 novembre 2022 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, l’Amministrazione finanziaria può fare riferimento al margine di ricarico (cd. mark up) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest’ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito