CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33636 del 1° dicembre 2023
Tributi – Avviso di liquidazione – Contratto di affitto riqualificato – Contratto di concessione del diritto reale di superficie – Realizzazione di impianti fotovoltaici – Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. Con avviso di liquidazione n. (…) l’Ufficio riqualificava, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 l’atto stipulato tra la T.R.E.N. S.p.A. (d’ora in poi anche “T.”) e R.R. s.r.l. (d’ora in poi, anche “RTR”), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.
RTR impugnava dinanzi alla CTP di Roma il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall’ufficio.
La CTP accoglieva il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello riteneva il testo contrattuale assolutamente coerente con il nomen iuris dalle parti attribuito sulla base dell’esame del complesso delle clausole contrattuali, segnatamente della previsione dell’obbligo di custodia del terreno, del godimento esclusivo dell’opera, della durata di detto diritto, tutti elementi che hanno indotto il decidente a ritenere sussistenti le caratteristiche di un diritto personale di natura obbligatoria.
Avverso la sentenza di appello – n. 500/04/2019 – l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste RTR con controricorso.
L’agenzia delle Entrate ha depositato in data 3 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 nonché degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., per avere il giudice a quo escluso, nel caso di specie, la sussistenza, ai fini tributari, del contratto, ad effetto reale, di concessione del diritto di superficie. Assume la ricorrente che il contratto di affitto concede il godimento di un bene, mobile o immobile, dietro corrispettivo, ma non consente la trasformazione radicale della res locata ad opera del conduttore, il quale deve utilizzarla secondo la destinazione economica attribuitale dal proprietario concedente. Viceversa, nel caso di specie, il contratto consente all’affittuario la trasformazione del bene e la realizzazione di impianti fotovoltaici, effetto che di regola si realizza attraverso la concessione dello jus aedificandi, ed è caratterizzato dalla traslazione, alla scadenza, della proprietà dei manufatti realizzati sul suolo altrui, con accessione della proprietà della costruzione al terreno ex art. 953 c.c.; mentre nel contratto di affitto sussiste l’obbligo dell’affittuario di rimuovere le addizioni eseguite dal conduttore, salva la possibilità per il proprietario locatore di trattenerle, accordando al conduttore un indennizzo. Pertanto, la ricorrente contesta la correttezza dell’interpretazione del negozio che ha portato il giudice di secondo grado a qualificare l’atto, come recante un contratto ad effetto obbligatorio e non reale, nonostante sussistano anomalie rispetto alla causa tipica del contratto di affitto, consistenti nella concessione dello ius aedificandi sul terreno affittato; negli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico dell’affittuario; e nell’acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del terreno, al termine della concessione.
3. In data 3 novembre 2023, l’Agenzia ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con contestuale rinuncia della società T. nei ricorsi in cui essa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore dell’avvocatura. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 possono avvalersi, R.D. 30 ottobre 1993, n. 6111, ex art. 43 del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. 30/05/2018, n. 13627; Cass. 28.03.2012, n. 4950).
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; v. Cass. 12/11/2020, n. 25625; Cass. 23/07/2019, n. 19845), nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. 27/04/2018, n. 10198).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del presente giudizio.
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