CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34521 depositata l’ 11 dicembre 2023
Lavoro – Differenze retributive per lavoro non regolarizzato – Accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Inammissibilità
Rilevato che
1. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato M.R.C. s.r.l. al pagamento in favore di R.P. della somma di € 12.457,56, oltre accessori, a titolo di differenze retributive spettanti in relazione all’intercorso rapporto di lavoro – non regolarizzato- nell’ambito del quale il P., nei periodi e con l’orario dedotti nell’atto introduttivo, aveva prestato attività di assistenza bagnanti presso la spiaggia del villaggio campeggio gestito dalla società;
2. la Corte di appello ha ritenuto provato sulla base delle emergenze in atti (prova testimoniale, possesso da parte del P. del Brevetto di Assistente Bagnanti, pregressa, formale assunzione del P. nell’anno 2004) le allegazioni dell’originario ricorrente in ordine ai periodi di lavoro, all’orario osservato ed alle mansioni svolte, che ha ricondotto al 5° livello del c.c.n.l. di settore (Aziende del Settore Turismo); ha ritenuto corretto il conteggio, sviluppato sulla base del detto contratto collettivo, delle differenze retributive, reclamate anche ai sensi dell’art. 36 Cost., differenze alle quali ha condannato la società in assenza di prova dell’avvenuto integrale adempimento della obbligazione retributiva gravante sulla parte datoriale;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.R.C. s.r.l. sulla base di un unico motivo con il quale ha censurato la decisione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; l’intimato non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. In particolare, in relazione alla prima disposizione afferma che essa sancisce il fondamentale principio di disponibilità della prova, con limitazione del potere inquisitorio del giudice a casi tassativamente indicati dalla legge, e la necessità che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni dalle parti; in relazione alla seconda disposizione afferma che essa comporta la discrezionalità del giudice nell’apprezzare e valutare le risultanze dell’istruzione probatoria, discrezionalità da esercitare con prudenza; richiama, quindi, precedenti di questa Corte secondo i quali la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può essere denunziata in particolare ove il giudice di merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione; sostiene che nel caso di specie il giudice di appello era incorso nella dedotta violazione laddove aveva mostrato di conferire rilevanza probatoria univoca e incontrovertibile a circostanze, quali la titolarità del brevetto assistenza bagnanti, la pacifica sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2004, le deposizioni testimoniali;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. occorre premettere che l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi e con le mansioni dedotti è stato fondato dal giudice di merito sulla complessiva valutazione di una pluralità di elementi dei quali alcuni (tratti dalla prova testimoniale) avevano ad oggetto direttamente circostanze afferenti alle modalità di svolgimento del rapporto nei periodi dedotti in ricorso, ed altri, aventi valenza indiziaria (titolarità del brevetto – pregresso rapporto di lavoro subordinato inter partes) utilizzati in funzione confermatrice della operata ricostruzione fattuale;
2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (v., tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 16598/2016, Cass. n. 11892/2016); la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è, invece, configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016, Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 26965/2007); pertanto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000/2016);
2.3. le deduzioni formulate dall’odierna ricorrente non appaiono, già prima facie, riconducibili all’ambito delle dedotte violazioni di legge sostanziandosi, come non consentito, nella mera critica alla valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di merito, al quale, come noto, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 331/2020, Cass. n. 19547/2017, Cass. n. 17477/2007);
3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
5. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18482 depositata il 28 giugno 2023 - La questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31863 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6754 - La questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27078 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una asserita erronea valutazione del materiale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4727 - In sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22402 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…