Corte di Cassazione ordinanza n. 5816 depositata il 22 febbraio 2022
FATTO
RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Bari ha accolto il gravame dell’INPS e della società S.C.C.I. avverso la decisione del Tribunale di Trani e, per l’effetto, ha integralmente respinto la domanda originaria della Congregazione in epigrafe (di seguito, solo Congregazione) di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi per Euro 757.293,63;
2. la Corte di appello, per quanto solo rileva in questa sede, in ordine alla applicazione della disciplina di sospensione del pagamento dei contributi ex art. 1, comma 255, della legge nr. 311 del 2004, ha osservato come spettasse alla Congregazione di allegare e, soprattutto, di comprovare i requisiti richiesti dalla normativa invocata e, dunque, nello specifico, la natura di ente non commerciale e l’esistenza di (almeno) una sede operativa nel territorio di Foggia, colpito dal sisma del 2002;
3. ciò posto in via generale, la Corte territoriale ha osservato comunque, come, quanto al primo requisito, risultasse per tabu/as il contrario, in ragione dell’ammissione dell’ente alla procedura di amministrazione controllata ovvero ad una procedura che per legge (art. 1 Ivo nr. 270 del 1999) si applica alle grandi imprese commerciali insolventi. A tale proposito, la Corte di appello ha evidenziato, altresì, come l’oggetto sociale dell’ente, desumibile dallo statuto sociale, non fosse elemento significativo, perché non affatto incompatibile con il dato oggettivo, risultante dalla documentazione in atti e in particolare dai bilanci, dello svolgimento di un’attività di produzione di servizi, dietro corrispettivo, di tipo imprenditoriale, non rilevando in contrario la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi (con richiamo, sul punto, di Cass. nr. 4500 del 2009);
4. in merito agli altri presupposti, la Corte di merito ha escluso anche che, al momento dell’entrata in vigore della legge nr. 311 del 2004, la Congregazione avesse almeno una sede operativa nel territorio di Foggia e che a quell’epoca già versasse in una situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. La circostanza che le visure camerali dessero conto di un’unità in Foggia ( e di altra a Potenza) non era elemento sufficiente, non risultando affatto che l’unità di Foggia, di cui si discuteva, fosse operativa nel senso che in essa si trovassero stabilmente gli organi e gli uffici preposti per lo svolgimento delle attività deliberativa ed esecutive per la gestione dell’ente;
5. quanto al credito, i giudici hanno osservato come lo stesso derivasse dalle denunce obbligatorie mensili presentate telematicamente dalla Congregazione. La Corte di merito ha chiarito come la documentazione in oggetto recasse inequivoca identificazione dei crediti oggetto del recupero contributivo, dei relativi periodi e degli importi;
6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Congregazione, con tre motivi, illustrati con memoria;
7. ha resistito, con controricorso, l’INPS, anche nella qualità indicata in epigrafe;
8. è rimasta intimata l’Equitalia ETR.
DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
9. con i primi due motivi è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc.civ. – la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto sui requisiti soggettivi (primo motivo) e oggettivi (secondo motivo) della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – Onlus come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto- nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
10. controversa, tra le parti, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 255, legge nr. 311 del 2004, la Congregazione ne assume la sussistenza, sia con riferimento alla natura non commerciale dell’ente, sia in relazione agli ulteriori requisiti;
11. a ben vedere, però, tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono essenzialmente l’iter argomentativo della Corte di appello e mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, nr. 8758 del 2017);
12. i rilievi, infatti, piuttosto che evidenziare puntuali errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, ripropongono questiones facti già esaminate dai giudici di merito e in questa sede non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014;
13. parte ricorrente insiste sulla natura non commerciale della Congregazione nonostante la sentenza impugnata abbia proceduta alla verifica del relativo profilo, in corretta applicazione di regole di diritto;
14. la decisione poggia sulla principale argomentazione secondo cui la Congregazione -parte che aveva invocato l’applicazione del beneficio della sospensione dei termini di pagamento- non avrebbe allegato e provato i presupposti della invocata disciplina;
15. con ulteriore argomentazione, la Corte di appello, sul presupposto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, ha, poi, ritenuto che l’ammissione della Congregazione alla procedura di amministrazione controllata e l’attività, oggettivamente considerata, quale desumibile dai documenti contabili, esercitata «con metodo economico» ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi (Cass. civ., sez. un., nr.3353 del 1994; ex plurimis, più in generale sull’argomento, Cass. nr. 97 del 2001; Cass. nr. 42 del 2018) orientassero per la natura commerciale del soggetto;
16. il giudizio in tal senso effettuato, come quello espresso in ordine all’insussistenza degli altri presupposti di applicazione della normativa di favore (in particolare l’insussistenza di una sede operativa nel territorio colpito da calamità naturale), reso alla stregua di corrette coordinate astratte, è, in concreto, operato sulla base di elementi di fatti e configura, pertanto, apprezzamento di merito, il cui controllo, per le ragioni sopra esposte, non è consentito al Giudice di legittimità;
17. con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per ultrapetizione. La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale, oggetto di giudizio, non sarebbero state, in alcun modo, giustificate dall’INPS;
18. anche il terzo motivo il motivo va, nel complesso, disatteso, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza;
19. la questione concernente il calcolo delle somme aggiuntive non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non deduce adeguatamente i termini in cui la questione era stata devoluta ai giudici di merito; il generico riferimento alla «assoluta incomprensibilità» delle somme richieste a detto titolo, contenuta nell’atto di opposizione (v. pag. 8 del ricorso in cassazione), non soddisfa gli oneri di compiutezza del ricorso, ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ;
20. sotto diverso profilo, va osservato che tra omissione contributiva e somme aggiuntive vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall’automatismo delle seconde alla prima (v. nr. 12533 del 2019) sicché è del tutto inappropriato parlare, in un tale ambito, di vizi connessi ai limiti della domanda;
21. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato;
22. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell’INPS, seguono la soccombenza. Nulla deve provvedersi nei confronti di Equitalia ETR che non ha svolto alcuna attività difensiva;
23. ai sensi del P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 9.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2466 sez. III depositata il 18 aprile 2019 - In tema d'imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19023 depositata il 5 luglio 2023 - Il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2512 depositata il 9 marzo 2023 - In sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21648 - Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10954 depositata il 26 aprile 2023 - In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la…
- Corte Costituzionale sentenza n. 75 depositata il 24 marzo 2022 - Inammissibile la questione di legittimità costituzionale il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…