CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 maggio 2018, n. 10522
Rapporto di lavoro – Superiore inquadramento – Mansioni dirigenziali – Prova
Fatti di causa
Con decreto del 1° giugno 2013, il Tribunale di Vigevano rigettava l’opposizione proposta da D.B. avverso lo stato passivo dell’a.s. C. s.p.a., dal quale il suo credito di € 85.228,00, a titolo di differenze retributive sul presupposto del diritto ad un superiore inquadramento nella qualifica di dirigente dal 1° settembre 2004 al 28 ottobre 2011, era stato escluso per difetto di prova di svolgimento delle mansioni corrispondenti.
Sulla base della scrutinata documentazione sottoscritta dal lavoratore, il Tribunale ravvisava la congruità della qualifica di quadro attribuitagli dal 1 settembre 2004, per la corrispondenza della declaratoria della sesta categoria del CCNL metalmeccanici alle mansioni svolte, appunto consistenti in “funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa”. Esse non potevano, infatti, essere qualificate dirigenziali, in quanto prive della peculiare connotazione loro propria di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale per funzioni finalizzate alla promozione, al coordinamento e alla gestione degli obiettivi dell’impresa.
Avverso tale sentenza il lavoratore, con atto notificato il 4 luglio 2013, proponeva ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la procedura opponeva un controricorso inammissibile, in quanto tardivamente notificato.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame della natura e qualità delle proprie mansioni, per assenza di analitico scrutinio di quelle effettivamente svolte in comparazione con le qualifiche riconosciuta e rivendicata, non limitabile alla mera lettura delle declaratorie contrattuali.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce omesso esame della qualifica rivestita dal dipendente le cui mansioni sono state assegnate al ricorrente, per mancata ammissione delle prove orali dedotte sul punto.
3. In via preliminare, occorre rilevare come il controricorso, datato già 24 settembre 2013, sia stato notificato oltre il termine (di quaranta giorni) prescritto dall’art. 370, primo comma c.p.c. rispetto alla notificazione del ricorso in data 4 luglio 2013.
3.1. La rilevata tardività deriva dall’inapplicabilità, anche nelle procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del d.lg. 5/2006, della sospensione dei termini durante il periodo feriale (pure di applicazione in via generale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 l.fall. e degli artt. 1 e 3 l. 742/1969, ai giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali), in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, in quanto assoggettati, benchè da trattarsi con il rito fallimentare, al regime previsto dall’art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l’oggetto (Cass. s.u. 5 maggio 2017, n. 10944). E analoga esclusione della sospensione feriale dei termini vale per l’amministrazione straordinaria, in virtù del richiamo in essa della disciplina dello stato passivo fallimentare (art. 53 d.Ig. 270/1999).
4. I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono peraltro inammissibili.
4.1. Ed infatti, il Tribunale ha compiutamente esaminato il fatto, riguardante il corretto inquadramento del lavoratore, sulla base di una propria valutazione di merito della “documentazione in atti a firma del sig. B.” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 3 del decreto) ed in esito ad un procedimento trifasico, sia pure succitamente operato, di verifica delle documentate attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché di raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. 26 marzo 2014, n. 7123; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).
4.2. Sicchè i due mezzi consistono in una contestazione (persino assente in riferimento alle istanze istruttorie non ammesse, siccome stimate relative a “circostanze generiche o irrilevanti ai fini della decisione”: come riportato all’esordio del primo motivo, a pg. 20 del ricorso e senza appunto confutazione al riguardo) della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, cui spettante in via esclusiva, non più consentita alla luce del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo e non già di documenti, né comunque di risultanze istruttorie, espressamente precluso (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
Per giunta, nel caso di specie neppure si tratta di omesso esame di un fatto, ma “più precisamente, di un complesso di fatti”, come esplicitato al primo capoverso di pg. 24 del ricorso): sicchè, come è evidente, nessuno di essi può essere considerato ex se decisivo (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676).
5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, liquidate come in dispositivo, in ragione dell’attività difensiva della procedura controricorrente prestata per la sola udienza di discussione, attesa la rilevata inammissibilità del controricorso, per notificazione tardiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna D.B. alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25518 depositata il 31 agosto 2023 - La specifica riduzione del 40% della TARI di cui al citato comma 657, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23435 - Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza depositata il 18 aprile 2024, n. 10522 - A seguito dell'accordo raggiunto su una proposta di accertamento con adesione il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata determina la sua…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19773 - In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10194 depositata il 17 aprile 2023 - In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5998 depositata il 28 febbraio 2023 - In tema di operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…
- Nell’eccezione di prescrizione, in materia t
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 deposi…
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Il reato di bancarotta fraudolente documentale per
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 1…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…