CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2020, n. 6094 – L’art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010 nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011