CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2021, n. 6223
Attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi – a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale Omissione contributiva – Opposizione avverso avviso di addebito – Svolgimento di attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento – Esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata -Non sussiste
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 25.5.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da C.C. avverso l’avviso di addebito con cui gli era stato ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata relativi agli anni 2005 e 2008.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento, dovesse trovare applicazione l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata prevista dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), che, nel recare l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, aveva esonerato dall’iscrizione i soggetti di cui al precedente comma 11, vale a dire coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatorie. Contro tali statuizioni ha ricorso per cassazione l’INPS, proponendo un unico motivo di censura. C.C. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la Sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza n. 34380 del 2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in vista della quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 3, l. n. 179/1958, 10 e 21, l. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierno controricorrente, pur avendo continuato a svolgere, successivamente al pensionamento di vecchiaia, attività di lavoro autonomo quale ingegnere, per la quale non era tenuto a iscriversi presso l’INARCASSA, non fosse tenuto a iscriversi alla Gestione separata istituita presso l’INPS.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte controricorrente per aver fatto l’INPS riferimento a circostanze fattuali mai affrontate nel giudizio di merito e comunque estranee alla verità documentalmente acquisita al processo: è sufficiente al riguardo rilevare che, al di là dell’indubbiamente erroneo riferimento di parte ricorrente all’attività di ingegnere e all’iscrizione all’INARCASSA, il presente giudizio, come del resto riconosce anche il controricorrente, ha ad oggetto esclusivamente l’interpretazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., che secondo la prospettazione dell’INPS non escluderebbe i lavoratori autonomi già pensionati dall’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata qualora per tale attività autonoma non siano tenuti ad iscriversi presso la relativa cassa di previdenza, mentre invece, giusta quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, i lavoratori autonomi già pensionati sarebbero necessariamente esclusi dall’ambito di operatività della Gestione separata.
Si tratta di questione che, successivamente all’ordinanza di rimessione indicata nello storico di lite, questa Corte ha esaminato e risolto con sentenza n. 7485 del 2020, di cui ha dato atto anche parte controricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica. E il principio di diritto ivi espresso, secondo cui i pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all’ente previdenziale di categoria soggiacciono all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non emergendo dalle pur vibrate considerazioni contenute nella memoria cit. alcun significativo argomento per revocarlo in dubbio.
Più in particolare, va rimarcato che il fatto che il legislatore, nel dettare all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, abbia ritenuto di menzionare espressamente, al fine di escluderli dall’obbligo di iscrizione, «i soggetti di cui al comma 11», ossia appunto i pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie, conferma che anche per costoro un obbligo di iscrizione esisteva già prima dell’introduzione dell’art. 18, comma 11, d.l. n. 98/2011, cit., e che solo l’adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 (vale a dire alla previsione di «obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale») può comportarne l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare «i soggetti di cui al comma 11» nell’ambito della norma d’interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 12, giacché il presupposto per l’iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (in tal senso cfr. già Cass. n. 30344 del 2017 e, successivamente, Cass. n. 32166, 32167 e 32508 del 2018).
Né contrari argomenti possono desumersi dal terzo periodo del comma 11 cit., secondo cui, qualora le casse di previdenza di categoria non abbiano adeguato i propri statuti nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, cit., prevedendo a carico dei pensionati l’obbligatorietà dell’iscrizione e del versamento del contributo soggettivo, «si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo»: tale disposizione, infatti, lungi dal costituire un limite ontologico rispetto alla potenziale operatività della Gestione separata, rappresenta piuttosto il limite esterno e pratico della sua latitudine applicativa, come risulta adesso dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.3.2012, il quale, nel dettare “Disposizioni attuative dei commi da 11 a 14, dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, ha previsto, all’art. 1, comma 2, che «con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l’ente previdenziale non abbia assunto una o più delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti già pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento», confermando così a contrario la previgente vis attractiva della Gestione separata rispetto al lavoro autonomo dei soggetti già pensionati. Di talché, controvertendosi nel presente giudizio di contributi dovuti per periodi anteriori all’anzidetta data, nessun dubbio può residuare circa la loro debenza alla Gestione separata.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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