CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2019, n. 21167
Personale degli Enti territoriali – Maggiorazione della retribuzione di posizione – Erroneità della valutazione da parte del giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti – Ricorso inammissibile – Sindacabilità in sede di legittimità – Motivazione mancante del tutto, ovvero articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente inconciliabili oppure obiettivamente incomprensibili
Fatti di causa
1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 30 gennaio 2014) accoglie parzialmente l’appello principale del Comune di Sandrigo e rigetta l’appello incidentale di S. Z. avverso la sentenza n. 313/2009 del Tribunale di Vicenza e, in riforma della sentenza appellata, afferma la spettanza a quest’ultimo della maggiorazione del trenta per cento della retribuzione di posizione limitatamente al periodo 23 dicembre 2003-30 giugno 2004, nell’importo indicato dal Comune e non contestato, con interessi legali dalla maturazione al saldo. Condanna lo Z. a restituire al Comune quanto ricevuto in eccedenza sulla base della sentenza di primo grado, con interessi legali. Compensa le spese di entrambi i gradi.
La Corte d’appello di Venezia, per quel che qui interessa, precisa che:
a) è pacifico l’avvenuto svolgimento di numerosi compiti aggiuntivi rispetto a quelli istituzionali, effettuato dallo Z. in base a decreti sindacali, per il quale l’art. 41 del CCNL 16 maggio 2001 dei Segretari comunali e provinciali prevedeva maggiorazioni retributive da definire da parte della contrattazione decentrata integrativa nazionale, come è avvenuto (Accordo n. 2 CCNI);
b) l’appello del Comune va accolto laddove censura la sentenza impugnata ha affermato la spettanza della maggiorazione dal 2001 (anno di entrata in vigore del CCNL dei Segretari comunali e provinciali) fino al 2004, anno di cassazione del rapporto fra le parti;
c) come già precisato da questa Corte d’appello (sentenza n. 343/2013), la clausola di salvezza ai “provvedimenti già assunti”, contenuta nell’art. 4 dell’Accordo n. 2 CCNI, va riferita ai provvedimenti di maggiorazione della retribuzione di posizione -che qui non si verifica – nel senso che tali provvedimenti ove esistenti non sarebbero stati travolti dalle previsioni del contratto integrativo;
d) la clausola stessa non può, invece, essere intesa nel senso che le maggiorazioni potessero retroagire al 2001 – come ritenuto dal primo Giudice – perché l’art. 4 medesimo disponeva espressamente che gli effetti dell’accordo integrativo decorrevano dalla data di stipulazione dello stesso;
e) nella specie la data finale di corresponsione della maggiorazione risulta in via documentale dall’ultimo decreto in ordine di tempo di attribuzioni di funzioni aggiuntive (decreto 7 del 22/12/2003) con il quale vi è stata l’attribuzione allo Z. delle funzioni di responsabile di Area/settore fino a giugno 2004;
f) pertanto solo fino alla data suindicata trova giustificazione la maggiorazione che, secondo il Contratto integrativo, presupponeva un atto formale di conferimento dell’incarico;
g) pertanto non ha pregio la tesi dell’interessato secondo cui la maggiorazione sarebbe giustificata dal fatto in sé dello svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle di assunzione;
h) quanto alla misura della maggiorazione va confermata la statuizione del primo giudice che ha ritenuto equa la maggiorazione del trenta per cento, considerato, da un lato, lo scarso numero di abitanti del Comune e dall’altro che, in considerazione del periodo di spettanza – compreso tra il 23 dicembre 2003 e il 30 giugno 2004 – non è possibile valorizzare il più intenso sforzo organizzativo compiuto dallo Z. a partire dal 1999, anche se va valorizzata l’attribuzione di responsabilità in un alto numero di settori pure se posti all’interno di sole due aree.
2. Il ricorso di S. Z. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Sandrigo, che propone, a sua volta, ricorso incidentale per due motivi.
Ragioni della decisione
II – Sintesi dei motivi del ricorso principale
1. Il ricorso principale è articolato in cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, perché la sentenza impugnata nella parte riguardante l’interpretazione dell’art. 4 dell’Accordo integrativo del 2003 è motivata per relationem ad una precedente sentenza della Corte d’appello di Venezia con la sola indicazione del numero e dell’anno di tale sentenza, senza cioè riprodurre il contenuto mutuato.
1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; b) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva nazionale in ordine alla sostenuta erroneità dell’individuazione della decorrenza della maggiorazione, basata su una non condivisibile interpretazione della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 4 dell’Accordo integrativo che va riferita a tutti i provvedimenti attributivi di funzioni aggiuntive e non solo a quelli prevedenti maggiorazioni.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di violazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva nazionale, sostenendosi che l’erronea decorrenza dell’emolumento ha dato luogo ad una decisione profondamente ingiusta, a fronte dei numerosi delicati compiti svolti dallo Z. per anni, in aggiunta ai propri compiti istituzionali.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con particolare riguardo all’eccesso di potere per disparità di trattamento in ordine alla determinazione della percentuale attribuibile al segretario comunale per la maggiorazione della retribuzione di posizione. Si sostiene che al ricorrente spetterebbe la percentuale massima del 50% – e non quella riconosciuta del 30% – della retribuzione di posizione come accaduto per altri dipendenti del Comune di Sandrigo. E si ribadisce che il periodo di riferimento è quello 2001-2004 con accessori di legge.
1.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo all’erronea quantificazione delle spese processuali e, in particolare, alla disposta compensazione.
II – Sintesi dei motivi del ricorso incidentale
2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; b) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva nazionale in ordine alla sostenuta erroneità della statuizione di rigetto della domanda del Comune volta ad accertare la mancanza dei requisiti previsti dall’Accordo integrativo del 2003 per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione.
Si sostiene che per il suddetto riconoscimento non bastano il requisito soggettivo e quello oggettivo perché è fondamentale la copertura finanziaria.
Nella specie la Corte d’appello ha accertato la sussistenza del requisito soggettivo (incarico di responsabile di servizio, settore o area), ma non ha effettuato alcuna verifica sull’esistenza del requisito oggettivo (complessità organizzativa, complessità funzionale, disagio ambientale) e della copertura finanziaria.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo all’erronea quantificazione delle spese processuali; b) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con riferimento alla disposta compensazione delle spese.
IlI – Esame delle censure
3. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale, per ragioni sostanzialmente coincidenti.
4. In linea generale, va rilevato che le censure in massima parte sono prospettate come denunce di violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ma, in realtà, si risolvono nel dedurre la ritenuta erroneità della valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.
Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sé inammissibile.
A ciò va aggiunto che in base all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – nel testo successivo alla modifica ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.
5. Va anche precisato – con riferimento al solo primo motivo del ricorso principale – che non sussistono gli estremi per ritenere che la Corte d’appello abbia, in modo illegittimo, motivato la sentenza per relationem alla propria precedente sentenza n. 343/2013. Infatti, tale sentenza è stata solo richiamata, onde manifestare in modo corretto, che la soluzione adottata corrispondeva ad un orientamento consolidato della Corte territoriale, che poi ha giustificato la propria decisione con congrua ed autonoma motivazione.
Quindi, anche questo profilo di censura è inammissibile, perché basato su erronei presupposti.
6. Inammissibili risultano anche le censure prospettate come violazione di norme di diritto o di contrattazione collettiva per le seguenti ragioni:
a) per consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, la deduzione nel ricorso per cassazione del vizio di violazione di legge – consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) – postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035), quale è quella che si riscontra nella specie in entrambi i ricorsi;
b) tutte le censure hanno il loro fulcro nel Contratto integrativo (e, in particolare, nell’art. 4 di tale Contratto) e sono, pertanto inammissibili perché la relativa formulazione non è conforme ai principi affermati da questa Corte, con orientamenti costanti, in merito alle denunce di violazione e di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi integrativi di lavoro.
7. Secondo tali indirizzi, che il Collegio condivide e ribadisce:
– a partire dalla sentenza del 19 marzo 2014 n. 6335 in discontinuità con il precedente indirizzo, si è affermato il principio secondo cui la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, con la correlativa esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda;
– tale nuovo orientamento, si è consolidato nella successiva giurisprudenza, sicché è assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 17 maggio 2016, n. 10060; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20554);
– peraltro, poiché la norma indicata fa riferimento solo ai contratti collettivi nazionali, tale assimilazione non si estende agli atti di autonomia collettiva che non presentino tale requisito (Cass. 14 agosto 2004, n. 15923; Cass. 19 settembre 2007, n. 19367; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2625; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2742; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3459; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946), come il Contratto integrativo di cui si tratta;
– in particolare, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 – che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi – deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo;
– in relazione a tali ultimi contratti il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, nei limiti residui previsti dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (vedi, per tutte: Cass. 4 febbraio 2010, n. 2625; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449);
– ciò comporta che, nel giudizio per cassazione, l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’Amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001;
– ne consegue che per i contratti integrativi operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti nel corpo del ricorso il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l’illogica o contraddittoria interpretazione e non ne depositi il testo integrale, assolvendo così il duplice onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e all’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23177).
8. Tale duplice onere non è stato assolto né dal ricorrente principale né da quello incidentale.
9. Infine, sono inammissibili pure le censure – contenute sia nel quinto motivo del ricorso principale sia nel secondo motivo del ricorso incidentale – con le quali le parti, muovendo da diversi punti di vista, contestano la statuizione con la quale la Corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di merito.
Invero, è jus receptum che:
a) in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse;
b) con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione (Cass. 4 agosto 2017, n. 19613);
c) la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. SU 15 luglio 2005, 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329):
IV – Conclusioni
10. In sintesi, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
11. Le spese del presente giudizio di cassazione si compensano tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza (art. 92 cod. proc. civ.).
12. Si dà atto della sussistenza – nei confronti di entrambi i ricorrenti – dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7364 depositata il 19 marzo 2024 - La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché,…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3521 depositata il 7 febbraio 2024 - La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. è parificata sul piano…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20792 - La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2022, n. 930 - La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2022, n. 17808 - La denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2022, n. 29043 - La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…