CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2020, n. 18687 – Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale pur se prive di alcun valore confessorio per la finalità del mezzo di semplice chiarimento dei termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità