CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 aprile 2018, n. 8914
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Credito d’imposta – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Rilevato che
1. con atto notificato il 20 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro S.F. per la cassazione della sentenza n.136/06/09 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione 6, del 14 ottobre 2009, depositata l’11/12/2009, non notificata, concernente l’impugnativa da parte del contribuente della cartella di pagamento n.03920060004198945 per maggiori IRPEF ed IRAP 2002;
2. deduce la ricorrente che la cartella di pagamento era scaturita da un controllo automatico, ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione dei redditi dell’anno 2002 (MOD. Unico 2003), in cui il contribuente aveva indicato un credito di imposta maturato nell’anno 2001, per il quale non risultava pervenuta la relativa dichiarazione;
3. il contribuente aveva, a sua volta, dedotto di essersi avvalso, per la presentazione del Mod. Unico 2002 (relativo all’anno2001) della società SO.SER.CO., che avrebbe dovuto provvedere all’invio telematico e che, invece, non aveva adempiuto alla trasmissione;
3. successivamente l’Ufficio aveva emesso cartella di pagamento per maggiori IRPEF ed IRAP, rispettivamente per euro 2.668,00 ed euro 290,00, e relative sanzioni, sul presupposto che vi fosse stato un comportamento negligente del contribuente, il quale, avendo affidato la propria dichiarazione dell’anno 2001 ad un intermediario, non aveva vigilato sull’effettiva consegna della stessa e non aveva richiesto l’attestazione dell’avvenuta ricezione rilasciata dall’Agenzia;
4. avverso la cartella di pagamento, aveva proposto ricorso il contribuente, contestando la legittimità dell’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, inapplicabile al caso di specie, e la non imputabilità al ricorrente della mancata consegna del Mod. Unico 2002;
5. la C.T.P. di Ferrara, ritenuto applicabile al caso di specie il procedimento di correzione automatica di cui all’art. 36 bis D.P.R. n. 300/73, sul presupposto che vi fosse stato un comportamento negligente del contribuente rigettava il ricorso;
6. avverso la sentenza della C.T.P. di Ferrara, il contribuente proponeva appello, che veniva accolto dalla C.T.R. dell’Emilia Romagna per un duplice ordine di ragioni: la non imputabilità al contribuente dell’omessa dichiarazione e la “sproporzione tra la negligenza e il negargli l’avvenuto pagamento dell’imposta”;
5. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente rimaneva intimato;
6. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 febbraio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Considerato che
1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.P.R. n. 322/1998, laddove la C.T.R. ha ritenuto non imputabile al contribuente alcuna negligenza in ordine alla mancata ricezione della dichiarazione dei redditi, trasmessa per via telematica a mezzo di intermediario;
con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia denuncia l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., relativamente alle ragioni secondo le quali, per i giudici di appello, non vi sarebbe stata negligenza del contribuente e, comunque, vi sarebbe stata un’evidente sproporzione tra l’eventuale negligenza ed il disconoscimento del pagamento dell’imposta;
1.2. i motivi sono fondati e devono essere accolti;
1.3. ed invero, “in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo” (Cass. sent. n. 6930/2017);
in senso conforme si rinvengono numerose pronunce di questa Corte, che escludono la responsabilità del contribuente, che si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione in via telematica della dichiarazione, solo in caso di comportamento fraudolento di quest’ultimo (vedi Cass. ord. n. 25580/15, ord. n. 11832/16);
applicando tali principi al caso di specie, il giudice di appello non risulta aver interpretato correttamente l’art. 3 D.P.R. n. 322/1998, avendo erroneamente escluso la responsabilità del contribuente per l’omessa dichiarazione, senza la dimostrazione da parte di quest’ultimo dell’adempimento dell’onere di vigilanza su di lui gravante;
inoltre, è ravvisabile anche una carenza motivazionale della sentenza impugnata, in quanto la C.T.R. dell’Emilia Romagna non ha spiegato perché, nell’escludere la responsabilità del contribuente, non ha tenuto conto del fatto che quest’ultimo non risultava aver acquisito la copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione dei dati;
infine, il giudice di appello non ha motivato in maniera adeguata sulle ragioni per le quali ha ritenuto che l’Amministrazione non avrebbe dovuto negare al contribuente il riconoscimento del credito di imposta, anche in caso di sua negligenza;
la statuizione, attenendo al merito della pretesa tributaria, non può prescindere dalla motivata valutazione della sussistenza del credito di imposta portato in compensazione, entro i limiti posti dalle domande delle parti;
la sentenza impugnata, omettendo tale valutazione, risulta carente nella parte in cui non motiva in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto provato il credito del contribuente, portato in detrazione nella dichiarazione dell’anno 2002 e rinveniente dalla dichiarazione relativa all’anno precedente, che non risultava presentata;
il giudice di appello, nell’ammettere la detrazione di imposta anche in assenza della dichiarazione, avrebbe dovuto verificare se il contribuente aveva allegato e provato la sussistenza del credito di imposta (in tal senso Cass. S.U. sent. n. 13378 del 2016);
per quanto fin qui detto, risultano fondati i motivi di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perché, decidendo nel merito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivi adeguatamente in ordine alla sussistenza o meno di profili di negligenza del contribuente e sulla fondatezza della pretesa erariale, ove contestata dal contribuente;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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