CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4034 – L’esenzione dall’imposta erariale sull’energia elettrica, concessa dall’art. 52, comma 2, lett. o-bis), del d.lgs. n. 504 del 1995 nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perché incluse nello stesso comprensorio industriale» occorrendo «viceversa disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda