CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2019, n. 29384
Imposta di registro – Avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni – IVA – Principio di alternatività
Fatti di causa
L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha impugnato per cassazione la sentenza n. 194/34/13, depositata in data 20.11.2013, della CTR del Piemonte reiettiva del suo appello avverso la decisione della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della Società R.M.A. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni n. 2010/009/DI/000012199/0/001, notificato 31.5.2011; avviso riguardante la registrazione del decreto ingiuntivo n. 12199/2010 emesso dal Tribunale di Torino, sul rilievo che la relativa tassa di registro era stata, a dire della Compagnia Assicuratrice, erroneamente liquidata in misura proporzionale, mentre l’atto avrebbe dovuto andare esente dall’imposta, ovvero scontare l’imposta in misura fissa.
Il ricorso è affidato a due motivi.
La Società R.M.A. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Si tratta di impugnativa di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo ottenuto dalla Assicurazione in regresso contro il debitore principale garantito da essa (polizza fideiussoria) per l’ottenimento di un rimborso IVA poi risultato non dovuto.
La CTR ha deciso per l’applicazione dell’imposta in misura fissa per il principio di alternatività con il registro, in quanto il rapporto dedotto in via principale tra l’Ufficio ed il debitore garantito era assoggettato ad IVA.
Con il primo motivo di ricorso l’AGENZIA ha dedotto, in relazione all’art. 360. comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione, ad opera del giudice dell’appello, della disposizione dell’art. 40 d.P.R.131/86 sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto nell’esercizio di azione di regresso per la somma corrisposta al creditore principale in esecuzione della fideiussione prestata, e che detta azione era dunque da considerare diversa ed autonoma rispetto a quella di restituzione dei rimborso IVA non dovuto. Con la restituzione di tare importo, si era esaurito il rapporto principale e, quindi, l’obbligazione a titolo di regresso era diversa e autonoma rispetto a quella assoggettata ad IVA.
Pienamente legittima, pertanto, doveva considerarsi l’applicazione della tassa di registro in misura proporzionale, così come operato con l’avviso di liquidazione.
Il motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Le SSUU di questa Corte, a composizione di contrasto, hanno recentemente enunciato il principio di diritto (sent. n. 18520 del 10 luglio 2019) secondo cui, in tema di imposta di registro, “il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal gerente che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.
li secondo motivo — concernente violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe dovuto annullare l’avviso di liquidazione non in toto, bensì solo per la sola parte eccedente la misura fissa di euro 168,00 – deve intendersi assorbito dall’accoglimento del motivo che precede.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese possono dichiararsi interamente compensate, stante il sopravvenire in limine litis dell’orientamento di legittimità su riportato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della R.M.A..
Spese interamente compensate.
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