CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2018, n. 22386
Settore del credito – Assegno straordinario di sostegno al reddito – Errore di calcolo dell’Inps – Regime ordinario di tassazione in luogo di quello separato
Fatti di causa
Si controverte della corretta determinazione dell’importo lordo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per i dipendenti del B. di N. che, come l’odierno contro ricorrente G.N., hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 54 lett. B del D.M. 28.4.2000 n. 158.
Nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva accolto per quanto di ragione la domanda del N., il quale aveva lamentato di percepire il predetto assegno in misura non corrispondente ai criteri fissati nel citato decreto ministeriale all’art. 10, comma 9, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione dell’Inps, evidenziando l’errore di calcolo dell’istituto di previdenza nella determinazione dell’emolumento in questione.
In particolare, la Corte di merito ha spiegato che il metodo di calcolo seguito dall’Inps finiva col tassare gli assegni straordinari – assegnati a categorie con età superiore ai 50 e 55 anni – col regime ordinario di tassazione, anziché con quello separato, per cui un tale sistema di computo si rivelava discriminante proprio nei confronti della categoria di lavoratori che la normativa fiscale aveva, invece, inteso agevolare.
Per la cassazione della sentenza ricorre I’Inps con un motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso N. ed il B. di N. che ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con un solo motivo I’Inps censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 10, comma 9, del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 aprile 2000, n. 158, dell’art. 19, commi 2 e 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 59, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
In particolare I’Inps, nel contestare la decisione della Corte di merito, rileva che la funzione di sommare all’importo netto della pensione, che sarebbe spettata al dipendente esodato (n. 1 del comma 9 dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 158/2000 sopra richiamato), l’importo delle ritenute di legge sull’assegno non può che essere quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l’assegno stesso in favore del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo stesso a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d’imposta e versate all’erario in modo da favorire l’esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale.
Né è ravvisabile, secondo I’Inps, il temuto peggioramento, in quanto a quei lavoratori non viene che riconosciuto in sede di calcolo dell’assegno un importo uguale a quello che deve poi essere trattenuto ai fini fiscali, con la conseguente neutralizzazione dell’imposta. In pratica, tale particolare meccanismo si presenta favorevole per il lavoratore esodato, in quanto l’inclusione dell’importo pari alle ritenute correnti sull’assegno nella base di calcolo della prestazione comporta una traslazione dell’onere dell’imposta dal beneficiario dell’assegno al Fondo erogatore.
Aggiunge la difesa dell’Inps che la ratio della disposizione dell’art. 10 del D.M. n. 158/2000 è quella di offrire al lavoratore esodato, il quale non ha ancora maturato il diritto alla pensione, un trattamento di sostegno del reddito che lo accompagnerà sino alla maturazione della pensione stessa, conseguita anche sulla scorta della contribuzione che il Fondo continua ad erogare nelle more della percezione dell’assegno. In tal senso si giustifica, secondo I’Inps, il criterio di calcolo dell’importo dell’assegno previsto dal citato decreto ministeriale, che vede aggiungere sull’importo pari al trattamento pensionistico netto le somme rappresentative delle ritenute di legge sull’assegno straordinario che verranno successivamente detratte a titolo di ritenuta. In definitiva, secondo tale assunto difensivo, nel calcolo dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno per il reddito – di cui all’art. 10, comma 9, del D.M. n. 158/2000 – costituito dalla sommatoria dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione, e l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, tali ritenute, nel caso di assegno in favore di ex dipendenti del Banco di Napoli ultracinquantacinquenni, devono essere considerate quelle di cui al comma 4bis dell’art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e non quelle di cui al comma 2 della stessa norma (tassazione separata).
2. Osserva la Corte (in continuità con Cass. n. 19980 del 2017; n. 26926 del 2016;n. 26927 del 2016; n. 18128 del 2014; n. 9144 del 2012; n. 5480 del 2012; n. 5364 del 2012; n. 4425 del 2012) che il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte con i precedenti citati ha già avuto modo di affermare che “in tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all’art. 5, comma I, lett. b), del d.m. n. 158 del 2000, mirandosi ad incentivare l’esodo con l’erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell’anzianità contributiva mancante, l’importo delle “ritenute di legge”, che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata ex art. 17, comma 4- bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, anziché con l’aliquota ordinaria di cui all’art. 17, comma 2. (Principio affermato in fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli).”
3. Si è, in sintesi, affermato che:
– la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti del Banco di Napoli che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, lett. B) va effettuata in applicazione dell’art. 10, comma 9, di tale decreto che dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;
– la determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori, ciò in ragione della varietà della legislazione in materia di prepensionamenti di cui ha dato conto anche la dottrina.
4. Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante.
L’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione.
In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall’art. 17, comma 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poiché questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti “prepensionati” la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.
5. Pertanto, il ricorso principale va accolto. Ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di G.N..
6. Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della difficoltà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria; dichiara compensate le spese dell’intero processo.
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