CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2019, n. 12786 – Per la esclusione della giusta causa di licenziamento è frutto della valutazione di non proporzionalità della sanzione espulsiva, trova applicazione l’art. 18 Legge n. 300/1970 cit., come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge 28/6/2012 n. 92, che, nell’introdurre per la ipotesi di illegittimità del licenziamento una graduazione delle sanzioni, riconosce la tutela reintegratoria di cui al comma 4, art. 18 cit. per le sole ipotesi di maggiore evidenza, prevedendo, invece, al comma 5, la tutela risarcitoria per le “altre ipotesi”, quale il difetto di proporzionalità non codificato dalla contrattazione collettiva