CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 agosto 2019, n. 21565
INAIL – Sconto di premio sul tasso annuo di tariffa per i datori in regola con le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi – Applicabilità
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da G. s.p.a. nei confronti dell’Inail, volta a far accertare il diritto allo sconto di premio previsto dall’art. 24 del d.m. 12.12.2000 per gli anni dal 2001 al 2006 nella misura del 10%, e non del 5% come riconosciuto dall’istituto, con conseguente condanna dell’Inail alla restituzione di € 125.810,06 indebitamente versati, oltre interessi legali.
2. La Corte territoriale condivideva l’interpretazione data dal Tribunale al richiamato art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000, che prevede uno sconto di premio sul tasso annuo di tariffa per i datori in regola con le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che abbiano eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro; riteneva che la percentuale di sconto applicabile nel caso concreto fosse quella del 10% in quanto in ciascuno degli anni di riferimento la società non aveva avuto un numero di dipendenti superiore a 500; in tal modo disattendeva la soluzione dell’Inail secondo la quale l’abbattimento dei premi nella misura maggiore non avrebbe potuto essere riconosciuto perché il numero di dipendenti da considerare era dato dalla somma dei lavoratori registrati nel primi triennio del quadriennio precedente quello per cui era richiesto lo sconto, che superava nel caso le 500 unità.
3. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso G. s.p.a.
4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Considerato in diritto
5. L’Inail deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 del d.m. 12/12/2000 anche con riferimento all’art. 22 dello stesso d.m. Sostiene che l’interpretazione della Corte territoriale sarebbe in contrasto con il dato letterale della disposizione che si presume violata e sarebbe illogica perché non considera la ratio fondante oltre che il contesto logico e sistematico in cui la medesima va inserita. Sostiene che il dato lavoratori-anno nel periodo è quello di riferimento in materia di oscillazione del tasso e costituisce un dato tecnico di tipo statistico attuariale, che deve essere applicato in modo uniforme per tutte le disposizioni in materia di oscillazione del tasso.
6. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità alla soluzione adottata da questa Corte nella sentenza n. n. 4530 del 27/02/2018, che ha chiarito che la riduzione del tasso medio di tariffa, prevista dall’art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000, nella misura fissa pari al cinque o al dieci per cento, correlata al numero dei lavoratori anno-periodo, va effettuata sulla base del criterio fornito dall’art. 22 dello stesso d.m., con riguardo all’arco temporale decorrente dal primo triennio del quadriennio precedente l’anno in cui è stata chiesta la riduzione.
7. Il richiamato arresto ha tratto tale conclusione dall’ interpretazione logica e sistematica delle disposizioni di cui agli art. 22 e 24 del D.M. 12.12.2000, lette in combinato disposto tra loro, stante la finalità unica perseguita da tali norme, cioè quella di incentivare il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
8. Si è osservato che la stessa intitolazione di entrambe le norme, concernente l’oscillazione del tasso medio per l’andamento infortunistico (art. 22) e per la prevenzione (art. 24), fa riferimento al periodo successivo ai primi due anni di attività, così come in entrambe è fatto riferimento allo stesso criterio del “numero dei lavoratori-anno del periodo”. Né può sfuggire che la successiva norma di cui all’art. 25 dello stesso D.M. 12.12.2000, contenente disposizioni comuni in materia di oscillazioni, fa espresso riferimento al tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24, per cui le norme in questione (artt. 22 e 24) risultano accomunate anche sotto gli ulteriori aspetti del metodo matematico di applicazione del tasso (comma 1 dello stesso art. 25) e della disciplina delle variazioni di natura soggettiva o oggettiva riguardanti gli assicurati e le loro attività (comma 2 dell’art. 25).
9. Si è aggiunto che non può ritenersi sufficiente la semplice considerazione che la norma da applicare di cui all’art. 24 del D.M. 12.12.2000 non menziona il lasso temporale di lunga durata previsto espressamente nell’art. 22, osservandosi che se l’interpretazione ivi offerta fosse quella corretta la norma di cui al citato art. 24 non avrebbe utilizzato lo specifico riferimento al “numero dei lavoratori-anno del periodo”, cioè lo stesso di cui all’art. 22, ma si sarebbe semplicemente limitata a prevedere il calcolo della riduzione in relazione al numero dei lavoratori nell’anno di esecuzione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
10. Oltretutto, va tenuto conto del fatto che il secondo comma del citato art. 22, nello stabilire che il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni, si riferisce al periodo costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Inoltre, la riprova del fatto che la norma di cui all’art. 24 non limita alla durata di un anno la verifica del richiamato criterio “numero dei lavoratori-anno del periodo” discende anche dalla considerazione che la stessa disposizione non prefigura affatto una tale limitazione temporale allorquando elenca, al secondo comma, i criteri specifici di valutazione sulla base dei quali deve essere adottato dall’Inali il provvedimento di riconoscimento della riduzione di cui trattasi. Quindi, il fatto che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 24, l’istanza debba essere presentata alla competente sede territoriale dell’Inail, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, non giustifica la conclusione per la quale anche il rapporto “numero dei lavoratori anno del periodo” debba essere valutato con riferimento all’anno per il quale è stata richiesta la riduzione: invero, la “ratio” del riferimento al primo mese successivo all’anno in cui la riduzione è richiesta risiede, da un lato, nella necessità di delimitare temporalmente la domanda attraverso la fissazione di un termine finale ben preciso e, dall’altro, nell’utilità di individuare l’anno di riferimento rispetto al quale procedere al calcolo secondo il previsto criterio “numero dei lavoratori-anno del periodo” e non anche nella finalità di delimitare nell’arco di un solo anno il periodo di osservazione utile alla verifica della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
11. Tra l’altro, il superamento o meno del numero di 500 dipendenti, che la norma di cui all’art. 24 prefigura, rispettivamente, per la determinazione della riduzione del tasso medio di tariffa nella misura del cinque per cento e del dieci per cento, rappresenta una condizione maggiormente apprezzabile nel lungo arco temporale del triennio indicato dall’art. 22 dello stesso decreto, atteso che il superamento costante nel tempo del numero di cinquecento dipendenti fa presumere, conformemente all’intento normativo, un maggior livello di rischio infortunistico atto a giustificare l’applicazione dello sconto tariffario nella minore misura del 5%.
12. Il ricorso deve quindi essere accolto; l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. con il rigetto dell’originaria domanda proposta da G. s.p.a.
13. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, atteso che solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione la dibattuta questione è stata risolta con il richiamato arresto di questa Corte, mentre quelle del giudizio di legittimità restano a carico della parte controricorrente, che ancora nella memoria e in sede di discussione ha insistito nella propria tesi.
14. L’accoglimento del ricorso preclude il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’ art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G. s.p.a. Compensa tra le parti spese processuali dei gradi di merito e pone a carico di G. s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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