CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 maggio 2018, n. 12713
Importazioni – Imposta doganale – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Avvisi di rettifica – Notifica
Rilevato che
– l’Agenzia delle dogane, a seguito di revisione del valore dei beni (tessuti) importati dalla società svizzera V. Sas, emetteva i conseguenti avvisi di rettifica, che erano notificati all’importatore presso la società T. Srl, suo rappresentante fiscale;
– nei confronti di quest’ultima veniva quindi disposto l’addebito, mediante messaggi meccanografici, dei maggiori utili accertati, nota che, peraltro, su istanza di autotutela della T. Srl, era annullata, con riaccredito degli importi prelevati;
– l’Ufficio doganale, contestualmente, disponeva l’iscrizione a ruolo della medesima somma nei confronti della rappresentante fiscale, con notifica della conseguente cartella esattoriale, impugnata dalla T. Srl per l’omessa preventiva notifica, nei suoi confronti, di un avviso di accertamento suppletivo o di rettifica;
– il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR della Toscana;
– l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso;
Considerato che
– l’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17, d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 5, 64 e 201 del Regolamento n. 2913/92/CEE, nonché dell’art. 38, d.P.R. n. 43 del 1973: l’Agenzia delle dogane si duole che la CTR, pur a fronte della notifica degli avvisi di rettifica effettuati all’importatrice, abbia ritenuto la necessità di una notifica propria al rappresentante fiscale per configurare una responsabilità di quest’ultimo rispetto agli obblighi del rappresentato, mentre l’esistenza e la responsabilità dell’obbligazione tributaria di T. Srl era conseguente al mero fatto oggettivo della dichiarazione in dogana;
– il motivo è fondato;
– va premesso che il rappresentante fiscale è “coobbligato per gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme ex art. 17, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633″, oltre che “per il pagamento dell’imposta doganale, essendo affiancato al proprietario e destinatario delle merci nella relativa dichiarazione, e rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell’operazione d’importazione” (Cass. n. 1574 del 03/02/2012; Cass. n. 3285 del 02/03/2012; Cass. n. 18759 del 05/09/2014), realizzando, dunque, una ipotesi di solidarietà paritaria;
– ne deriva che è irrilevante, per tale qualità, che lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo (che, peraltro, aveva ricevuto quale rappresentante) poiché, può impugnare, unitamente all’avviso di mora o alla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo debitore principale;
– tale principio, d’altra parte, è costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte sia con riguardo alla fattispecie regolata dall’art. 98, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al quale “non esiste alcun obbligo per l’Ufficio finanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora nei confronti dell’obbligato solidaler senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme costituzionali” (v. Cass. n. 9553 del 16/09/1993; più recentemente Cass. n. 10572 del 13/05/2011), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggetto solidalmente responsabile (con riguardo al socio delle società di persone v. Cass. n. 11228 del 16/05/2007; Cass. n. 20704 del 01/10/2014; Cass. n. 21763 del 26/10/2015; con riguardo al coniuge in relazione alla dichiarazione congiunta dei redditi v. Cass. n. 23553 del 18/11/2015, che, in caso di avviso di accertamento emesso nei confronti del coniuge, espressamente afferma la proponibilità del “ricorso avverso la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti” non essendo neppure necessario che le sia stato notificato l’avviso di accertamento);
– la questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo e alla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso, ai quali la notizia della pretesa tributaria sia stata partecipata per la prima volta con la notificazione dell’avviso di mora ovvero con la cartella di pagamento;
– tali atti, infatti, cumulano la natura esattiva e quella di (primo) atto partecipativo della pretesa fiscale, sicché nulla vieta al destinatario (rappresentante del soggetto passivo) di far valere le proprie ragioni nel processo tributario, impugnando l’avviso e svolgendo in quella sede le opportune difese dirette, eventualmente, a contestare non soltanto il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma, occorrendo, la stessa esistenza o entità del debito principale;
– va rilevato, infine, che tale conclusione è coerente con la prospettiva generale sottesa al principio affermato da Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008 che, nell’ipotesi di omessa notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente, riconosce a quest’ultimo, in relazione al vizio procedurale (lì esistente), la possibilità, tra l’altro, “di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria”, con la differenza, rispetto a tale ipotesi, che nella fattispecie in considerazione gli atti presupposti sono stati regolarmente emessi e notificati nei confronti del debitore principale (e, dunque, non sussiste vizio procedurale), mentre la procedura di riscossione è stata attivata nei confronti del debitore solidale, cui spetta, per tale titolo, la possibilità di piena difesa;
– va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“Qualora l’atto di accertamento in rettifica sia stato emesso nei confronti dell’importatore, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante fiscale anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti di quest’ultimo, coobbligato solidale”.
– in accoglimento del ricorso la sentenza va annullata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
– le spese, attesa la novità e peculiarità della questione, vanno integralmente compensate per ogni fase e grado;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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