Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 106/12/08, depositata il 28.10.2008, che, in riforma della decisione della CTP di Roma, aveva accolto il ricorso di [X] avverso l’avviso d’accertamento con il quale era stato elevato il suo reddito per l’anno 1999, in forza d’investimenti patrimoniali dallo stesso effettuati nel periodo d’imposta.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 (divieto di prova testimoniale), per avere la CTR fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni scritte, prodotte in atti, del padre del contribuente, il quale asseriva di avere ottenuto un finanziamento bancario il cui importo aveva versato al figlio per permettergli di effettuare l’investimento, con onere per questi di successiva restituzione.
Col secondo motivo, l’Agenzia deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in quanto la CTR da una parte, afferma che il presupposto impositivo era costituito dalla presunzione di possesso di reddito per gli anni successivi all’investimento, così fraintendendo l’assunto dell’Ufficio, e dall’altra, ritiene sufficiente prova, a favore del contribuente, la certificazione bancaria della concessione della apertura di credito a favore del padre di costui, “ritenendo implicitamente che tale prova non potesse essere fornita dalle dichiarazioni rese alla Commissione dal padre del contribuente”.
Entrambi i motivi sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1785 del 2010; n. 4269 del 2002) “nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione” (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 18 del 2000) – va riconosciuto non solo all’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente – con il medesimo valore probatorio -, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa”.
Nella specie, la CTR non ha fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni del padre del contribuente, valutabili, appunto, come elemento indiziario a favore di costui, ma le ha ritenute integrate dalla prova documentale, secondo cui l’apertura di credito al padre era stata effettivamente concessa poco tempo prima dell’investimento immobiliare che, attribuito a mezzi propri dei figlio, aveva dato causa all’accertamento.
Conseguentemente non è fondato il primo mezzo, in quanto la CTR ha ritenuto la fondatezza del ricorso in forza di due diversi elementi probatori tra loro congruenti (e non soltanto di uno solo di essi) ed anche il secondo per lo stesso motivo, risultando la decisione correttamente motivata sul piano giuridico e logico, dovendosi escludere rilievo all’obiter dictum sul presupposto dell’accertamento, essendo ben specificato in sentenza che il reddito accertato e l’investimento erano relativi all’anno 1999.
li ricorso va, in conclusione, rigettato e la ricorrente va condannata a pagare al contribuente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.700,00, oltre accessori di legge.
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