UE – Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460
Che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013
Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:
1) all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;
2) all’articolo 5, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;».
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1) all’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all’8% della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4% del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.
Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;
2) all’articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;
3) all’articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;
4) all’articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;
5) all’articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:
«In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all’epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:
1) l’articolo 35 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»;
c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l’ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.
6. Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall’autorità competente dello Stato membro interessato.»;
d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»;
2) all’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e) crisi sanitarie pubbliche.».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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